Ordinanza n. 401/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16d.lgs. 504/1992
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), promosso con Ordinanza emessa il 11 marzo
2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunità
Montana Versante Tirrenico Meridionale contro Pellegrino Paolo ed
altra, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo relativo al pagamento di una somma quale prezzo della
cessione volontaria di alcuni terreni oggetto di procedura di
espropriazione per pubblica utilità, l'adito tribunale di Palmi, con
ordinanza emessa in data 11 marzo 2001 (r.o. n. 754 del 2001), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), nella parte in cui prevede che, in caso di
espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un
importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia
presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta
qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di
espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni vigenti;
che, ad avviso del collegio rimettente, la norma di cui si
tratta si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 42 della
Costituzione. Sotto il primo profilo, essa introdurrebbe infatti una
discriminazione tra i soggetti proprietari di immobili sottoposti a
procedura espropriativa, differenziando l'ammontare dell'indennità
da corrispondere in base alla loro correttezza nell'adempiere il
dovere di contribuzione - dovendosi ritenere, in base al dettato
normativo, che lo stesso non trovi applicazione nel caso in cui il
proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'ICI
- ovvero alla fedeltà della dichiarazione, dal momento che la norma
prevede una riduzione dell'indennità ad un importo pari al valore
dichiarato dal contribuente, ovvero, infine, alla natura del suolo
espropriato, in quanto il correttivo introdotto dalla norma in esame
concerne solo le aree fabbricabili, e non anche i suoli agricoli;
che, quanto al lamentato vulnus all'art. 42 della
Costituzione, sarebbe incoerente con il principio della necessaria
congruità dell'indennizzo espropriativo la previsione, per la
quantificazione di tale indennità, di un criterio avulso dalle
caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento al
valore venale del bene espropriato;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
manifesta infondatezza della questione, richiamando le argomentazioni
svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351 del 2000, ed
aggiungendo che non avrebbe ragion d'essere l'operato accostamento
del regime indennitario dei terreni agricoli e di quelli edificatori,
attesa la diversa determinazione del valore imponibile, agli effetti
della imposizione diretta in genere, che rende in concreto
inipotizzabile per i primi la istituzione di un confronto tra valori
nel senso stabilito dalla norma.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli
artt. 3 e 42 della Costituzione, è già stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 351 del 2000 (e, successivamente, manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 539 del 2000), risultando il meccanismo
di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore
dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole
o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua
applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle
agricole, di natura non omogenea alle prime;
che pertanto, non essendo stati addotti motivi ulteriori che
possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte