Ordinanza n. 404/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal
Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L.
ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altri, iscritta al n. 272
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza 18 gennaio
1990, (R.O. n. 272 del 1990) - nel corso di quattro giudizi riuniti
(promossi a seguito di un incidente ferroviario nel quale alcuni
operai erano periti ed altri si erano infortunati), aventi ad oggetto
le domande di risarcimento proposte dai danneggiati e la surroga
dell'I.N.A.I.L. per le indennità erogate in conseguenza
dell'incidente - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1916 cod. civ. nella parte in cui "non
esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per
titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto
del rischio assicurato";
che l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi davanti a
questa Corte per il Presidente del consiglio dei ministri, ha
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di
motivazione sulla rilevanza;
che la dimostrazione della pregiudizialità della questione
rispetto alla decisione del giudizio a quo, non può prescindere da
una congrua motivazione sull'esistenza e sulla quantificazione di
danni alle persone, non risarciti dagli enti previdenziali, ed al
pregiudizio che deriva in concreto, a taluna delle parti in causa, in
ordine al risarcimento di detti danni, dall'esercizio della surroga
così come ammessa dalla norma impugnata;
che, nell'ordinanza di rimessione manca un'adeguata motivazione
della rilevanza sotto tali profili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1916, cod. civ., sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal
Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte