Ordinanza n. 404/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 2808Codice civile
- art. 1844Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dalla Commissione tributaria
regionale di Firenze sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte
dirette di Firenze contro Barbieri Umberto, iscritta al n. 739 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio di appello, riguardante il
preteso diritto d'un contribuente di dedurre dal reddito IRPEF,
relativo agli anni 1984, 1985 e 1986, gli interessi passivi
corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato
all'acquisto di un immobile - la Commissione tributaria regionale di
Firenze, con ordinanza emessa l'8 luglio 1997, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), dove è prevista la deducibilità
degli "interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili";
che, secondo la rimettente, tale deducibilità non è applicabile
ad analoghi rapporti contrattuali, e tuttavia l'analisi comparata
delle figure negoziali del mutuo (artt. 1813 e segg. cod. civ.) e
dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 e segg. cod. civ.),
alle quali viene funzionalmente collegata la prestazione della
garanzia reale ipotecaria (rispettivamente ex artt. 2808 e 1844 cod.
civ.), porterebbe ad escludere la sussistenza di differenze
strutturali ed effettuali per i due tipi di contratto, entrambi
produttivi di interessi a carico del beneficiario ed entrambi
finalizzati al finanziamento dell'acquisto dell'abitazione;
che, sempre secondo la rimettente, la limitazione della
deducibilità degli interessi passivi al solo contratto di mutuo
ipotecario pone dunque la denunciata norma in contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione, rispettivamente, per disparità di
trattamento di situazioni equivalenti e per lesione del principio
della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della concreta
capacità contributiva di ciascun cittadino;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che la denunciata norma, ripetutamente sottoposta al
vaglio di costituzionalità, è stata sempre ritenuta non in
contrasto con i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva
(v. sentenza n. 143 del 1982, che il giudice a quo ha mostrato di
ignorare insieme con tutta la successiva conforme giurisprudenza di
questa Corte);
che in detta sentenza si è osservato come non irragionevolmente
il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la
deducibilità degli interessi passivi, la coesistenza dei due
requisiti della natura reale del contratto e della pubblicità della
garanzia ipotecaria (v. anche le ordinanze n. 365 del 1983 e n. 549
del 1987);
che, nell'assenza di ulteriori argomentazioni offerte dalla
rimettente, è perciò sufficiente, onde escludere qualsiasi
contrasto con i parametri evocati, ribadire che - nell'a'mbito
dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia
fiscale (v., da ultimo, sentenza n. 227 del 1998) - la limitazione
della deducibilità ai soli interessi passivi derivanti da mutui
ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'Amministrazione
finanziaria di controllare, celermente e proficuamente, l'effettiva
sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi,
attraverso la congiunta concorrenza dei predetti requisiti, uno dei
quali certamente manca nell'ipotesi - oggetto del giudizio a quo -
d'apertura di credito bancario, contratto meramente consensuale,
ontologicamente diverso dal mutuo quanto a struttura, funzione ed
effetti (v. ordinanze n. 342 del 1985 e n. 263 del 1987);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte