Ordinanza n. 404/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze
emesse l'8 marzo 2000 dal Tribunale di Vicenza, il 15 dicembre 1999 e
il 14 luglio 2000 dal Tribunale di Pescara, iscritte ai nn. 176, 288,
289 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, nn. 11 e 17 dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il Tribunale di Vicenza, con ordinanza dell'8 marzo del 2000, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione (r.o. n. 176 del 2001), ed
il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 15 dicembre 1999, in
riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo comma, e 47 della
Costituzione (r.o. n. 288 del 2001), nonché, nel corso di un giudizio
avente ad oggetto, tra l'altro, la validità delle clausole
anatocistiche contenute in un contratto stipulato tra una banca ed un
cliente di questa, il Tribunale di Pescara, con ordinanza del
14 luglio del 2000, in riferimento agli artt. 3, 41, secondo e terzo
comma, e 47 della Costituzione (r.o. n. 289 del 2001), hanno
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), in vigore dal
19 ottobre 1999, nella parte in cui stabilisce che le clausole
relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati,
contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità ed ai criteri
per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
[delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il
22 aprile 2000], sono valide ed efficaci fino a tale data, e che,
dopo di essa, debbono essere adeguate a pena di inefficacia da farsi
valere solo dal cliente - al disposto della delibera, secondo le
modalità ed i tempi in questa previsti;
che, nelle ordinanze registrate ai nn. 288 e 289 del 2001, si
indica, quale norma censurata, anche il comma 2, del citato art. 25
del d.lgs. n. 342 del 1999, pur indirizzandosi le censure solo al
comma 3 dello stesso art.;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della sollevata
questione, perché la disposizione censurata è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 425 del 2000.
Considerato che i tre giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge
(l'erronea menzione anche del comma 2 dell'art. 25 del decreto
legislativo n. 342 del 1999, nelle ordinanze nn. 288 e 289 del 2001,
non rende meno evidente che la norma effettivamente denunciata è
esclusivamente quella di cui al comma 3 dello stesso articolo), vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze
di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 551
del 2000 e nn. 24, 51 e 128 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento agli evocati
parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal Tribunale di
Vicenza e dal Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte