Ordinanza n. 404/2002
Altra decisione · depositata il 25/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 9Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- art. 3-terlegge 75/2002
- art. 63legge 75/2002
- art. 3-terlegge 13/2002
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1,
numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in relazione
all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, promosso con
ordinanza del 19 ottobre 2001 dal Tribunale di Rimini, iscritta al
n. 967 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 2, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Tommaso Ferri ed altra, Alberto
Ravaioli e del Comune di Rimini, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza del 19 ottobre 2001, pervenuta a
questa Corte il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Rimini ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), in relazione all'articolo 9
dello stesso decreto legislativo;
che il remittente premette di essere chiamato a giudicare su
un ricorso di attori popolari i quali chiedono di dichiarare la
decadenza dalla carica del Sindaco di Rimini, eletto il 27 maggio
2001, in relazione a due ipotesi di incompatibilità, di cui la prima
(prevista dall'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico citato)
concerne la pendenza di una lite fra il Sindaco ed il comune: lite
che deriverebbe, nella specie, dalla azione popolare promossa dagli
stessi ricorrenti contro il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 del
predetto testo unico, per far valere l'asserito diritto del comune
alla restituzione degli emolumenti percepiti dallo stesso Sindaco nel
periodo di carica succeduto alla sua elezione nel luglio 1999, fino
alla decadenza pronunciata per incompatibilità dalla Corte di
cassazione con sentenza n. 16205 del 2000, nonché al risarcimento
dei danni subiti dal comune per l'organizzazione delle nuove elezioni
amministrative del maggio 2001;
che, secondo il remittente, l'esperimento di quest'ultima
azione popolare comporterebbe la pendenza di una lite fra il Sindaco
ed il comune, ancorché "versante in una fase che, allo stato, non
consente neppure di apprezzare l'atteggiamento processuale del
comune, non ancora costituitosi";
che il remittente, pur dando atto dell'esistenza, nella
giurisprudenza di legittimità, di diversi orientamenti circa la
possibilità che il giudice del contenzioso elettorale non arresti la
sua indagine alla semplice constatazione della pendenza di un
giudizio fra l'amministratore ed il Comune, ma valuti anche
l'eventuale manifesta infondatezza o il carattere pretestuoso della
lite, afferma che la valutazione circa "l'effettività di una
controversia" resta preclusa nei casi, come il presente, in cui, non
essendo ancora intervenuta una presa di posizione del Comune, sarebbe
"impossibile anche solo delibare l'interesse dello stesso"; e ciò a
tacere della possibilità che quest'ultimo, dopo essersi associato
alla posizione del Sindaco, muti atteggiamento processuale, anche
solo domandando la compensazione delle spese di lite, con ciò
determinando la sussistenza di una domanda contro il Sindaco;
che, a giudizio del remittente, l'art. 63, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che
prevede l'incompatibilità per lite pendente), in correlazione con
l'art. 9 dello stesso testo unico (che prevede l'azione popolare per
far valere in giudizio "le azioni e i ricorsi che spettano al Comune
e alla Provincia"), sarebbe di dubbia legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto
pregiudicherebbe il diritto di accedere all'ufficio di Sindaco per
effetto della mera proposizione di una azione giudiziaria "sulla
quale non è compiuta alcuna delibazione né dall'autorità
giurisdizionale, né da autorità amministrative"; all'art. 97, primo
comma, della Costituzione, poiché lederebbe il buon andamento
dell'azione amministrativa del comune, consentendo in sostanza di
provocare "una decadenza ad nutum del Sindaco"; all'art. 24, primo e
secondo comma, della Costituzione, poiché nella sede del contenzioso
elettorale il Sindaco non potrebbe difendersi, dovendo l'autorità
giudiziaria limitarsi a prendere atto della sussistenza della lite
pendente;
che si sono costituiti gli attori popolari nel processo a
quo, sostenendo anzitutto che la questione sarebbe inammissibile per
irrilevanza, perché il giudice remittente avrebbe omesso di motivare
in ordine ad altra causa di incompatibilità del Sindaco, pure fatta
valere dagli attori popolari medesimi; e sarebbe altresì
inammissibile perché il giudice remittente contesterebbe la
irragionevolezza di una tesi interpretativa e non di una norma,
prospetterebbe dubbi interpretativi, chiedendo alla Corte di
scegliere fra due indirizzi interpretativi, non preciserebbe il
"petitum perseguito", e solleverebbe la questione in modo generico e
contraddittorio;
che comunque, secondo i detti attori popolari, la questione
sarebbe infondata;
che si è costituito il Comune di Rimini, il quale conclude
chiedendo, in via principale, che la Corte sollevi davanti a sé, per
poi accoglierla, questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui non estende a
qualsiasi lite il trattamento previsto per le liti tributarie - la
pendenza delle quali "non determina incompatibilità", - per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto i profili della
irragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto
all'ipotesi della lite tributaria, nonché per contrasto con gli
artt. 24 e 113 della Costituzione; in subordine, che la Corte
dichiari la questione non fondata, in quanto il giudice del
contenzioso elettorale ha già i poteri che gli consentono l'esame
della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità al fine
della pronuncia sulla sussistenza della incompatibilità per lite
pendente; in ulteriore subordine, che la Corte dichiari
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte
in cui non consente al giudice del contenzioso elettorale l'esame
della fondatezza della lite e della sua non pretestuosità ai fini
dell'accertamento della incompatibilità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, vale a dire
nel senso che al giudice elettorale è consentito un sindacato
delibatorio sulla pretestuosità o artificiosità della lite, conduce
a ritenere non violati i parametri evocati;
che, all'udienza del 23 aprile 2002, le parti costituite
hanno preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento, in sede
di conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti
locali), di una modifica della disposizione denunciata, in quel
momento peraltro non ancora entrata in vigore, concludendo anche in
relazione ad essa;
che la questione è stata, quindi, rinviata a nuovo ruolo;
che, a seguito della successiva pubblicazione e dell'entrata
in vigore della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 13 del 2002, il cui art. 3-ter ha
modificato l'impugnata disposizione dell'art. 63, comma 1, numero 4,
del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, la causa era
nuovamente fissata nella camera di consiglio del 3 luglio 2002;
che, con atto depositato il 4 maggio 2002, le parti
ricorrenti, attori popolari nel giudizio a quo, avevano intanto
chiesto che la Corte, previa fissazione di nuova udienza, sollevasse
davanti a sé questione di legittimità costituzionale del nuovo
testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, nelle parti modificate e aggiunte
dalla legge n. 75 del 2002, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25,
secondo comma, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione;
che ha depositato altresì memoria il Comune di Rimini,
contestando l'ammissibilità e la fondatezza della eccezione di
legittimità costituzionale delle norme sopravvenute.
Considerato che, successivamente all'udienza del 23 aprile 2002,
e prima della nuova camera di consiglio fissata per il 3 luglio 2002,
è entrata in vigore la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità degli enti locali), la quale ha
introdotto nel decreto-legge convertito un articolo 3-ter,
modificativo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, vale a dire della
disposizione oggetto della presente questione di legittimità
costituzionale;
che, a seguito delle modifiche così introdotte, il nuovo
testo del citato art. 63, comma 1, numero 4, prevede fra l'altro che
"la pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite
promossa ai sensi dell'art. 9 del presente decreto [vale a dire di
una lite promossa in via di azione popolare per far valere azioni o
ricorsi spettanti al comune, come nel caso di cui si discute nel
giudizio a quo] non determina incompatibilità" (secondo periodo);
che "la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di
condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione
di responsabilità con sentenza passata in giudicato" (settimo
periodo); e che "la presente disposizione si applica anche ai
procedimenti in corso" (ultimo periodo: disposizione che, pur essendo
inserita nel testo dell'art. 63 del testo unico, si riferisce,
evidentemente, ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della predetta modifica);
che si rende pertanto necessaria una nuova valutazione della
rilevanza della questione ad opera del remittente, in relazione alla
sopravvenuta modifica della norma oggetto della questione medesima;
che anche i dubbi di costituzionalità, che una delle parti
solleva riguardo alle norme sopravvenute, rientrano nell'ambito delle
valutazioni che devono essere rimesse al medesimo giudice a quo, al
quale spetta vagliarne la eventuale rilevanza ai fini del giudizio
davanti ad esso pendente, nonché la non manifesta infondatezza;
che non può essere, invece, questa Corte a sostituirsi al
remittente in tali valutazioni, come chiede la parte ricorrente nel
giudizio a quo, poiché anche l'eventuale rilevanza della nuova
questione ai fini del giudizio già rimesso a questa Corte in
relazione al precedente testo dell'art. 63, comma 1, numero 4, del
testo unico presuppone il previo esame, spettante al giudice a quo,
della permanente rilevanza della questione originariamente sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte