Art. 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)).
Testo vigente dal 29 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva