Ordinanza n. 405/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 5legge 698/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°
agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre
1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Amoni
Antonia ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 275
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Lanza
Pierina ed altre contro l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 319
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698
(Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per
la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato
con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563;
che la questione è stata sollevata sulla base del presupposto
che la norma impugnata prevede per gli ex dipendenti dell'O.N.M.I.
trasferiti alle regioni od allo Stato, che le indennità di
anzianità per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente
vadano liquidate all'atto della definitiva cessazione dal servizio
presso gli enti di destinazione, non sulla base dell'ultima
retribuzione percepita presso di questi, ma di quella corrisposta
dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi
termini dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma
impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata
sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di
destinazione";
che successivamente la questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanze nn. 541 e 208 del 1989;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°
agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre
1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte