Ordinanza n. 405/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 966/1965
usata come parametro
citata
- art. 41Costituzione
- art. 43Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b),
della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle
modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), promosso
con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal tribunale amministrativo
regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dalla Belvedere S.r.l.
contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 209 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria -
adito per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva ordinato ad una
discoteca la vigilanza antincendio ad opera di unità dei vigili del
fuoco - ha, con ordinanza emessa il 9 luglio 1997, sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b),
della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle
modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), in base al
quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai vigili del
fuoco i servizi di vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico
spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle
prescrizioni stabilite dalle competenti Commissioni permanenti
provinciali;
che il rimettente - pur convenendo con le affermazioni di questa
Corte (di cui richiama le sentenze n. 90 del 1994 e n. 97 del 1996)
circa la legittimità del regime di monopolio del servizio antincendi
affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto vòlto ad
assicurare la sicurezza e la salvaguardia delle persone e ad evitare
eventi dannosi all'ambiente, ai beni ed alle cose in generale - è
tuttavia dell'avviso che la concreta fruibilità di tale servizio,
nei termini previsti dalla norma impugnata, sia lesiva: a) dell'art.
41 della Costituzione, poiché l'espletamento del servizio stesso,
"alquanto dispendioso" e gravante sull'imprenditore (il quale
viceversa ben potrebbe provvedervi anche con personale privato
ugualmente dotato di adeguata perizia), finisce con l'incidere
negativamente sul principio di libera iniziativa economica; b)
dell'art. 97 della Costituzione, poiché l'impiego di unità
operative di vigili del fuoco in un servizio che potrebbe essere
assicurato con altre modalità, può comportare irrazionalmente la
sottrazione di "forza lavoro" ad altri compiti cui far fronte in caso
di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche.
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione
sostanzialmente identica, ne ha dichiarata la non fondatezza
osservando che, una volta non contestata la legittimità di un
monopolio pubblico del servizio antincendi, il lamentato obbligo, per
i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre
esclusivamente col monopolista costituisce un ineliminabile
corollario della menzionata configurazione di tale servizio (sentenza
n. 90 del 1994, richiamata dallo stesso rimettente);
che, dunque, l'attività antincendio, proprio in quanto
qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di
preminente interesse generale, non può non rientrare senza residui
nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la
conseguenza - qui da ribadire - che ogni questione ad essa relativa
esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41
(sentenza n. 97 del 1996, pure citata dal rimettente);
che, inoltre, la previsione della necessaria utilizzazione delle
unità operative dei vigili del fuoco per l'espletamento di tale
attività, lungi dal realizzare la denunciata violazione dell'art.
97 Cost., costituisce viceversa applicazione del principio in esso
enunciato, quale naturale ed imprescindibile garanzia dell'effettivo
ed efficiente svolgimento del servizio pubblico, affidato ad una
struttura statale istituzionalmente investita di tale compito;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente priva di
fondamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965,
n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei
compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento), sollevata - in riferimento agli artt. 41 e 97
della Costitu-zione - dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte