Ordinanza n. 406/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 117/1988
- art. 2legge 117/1988
- art. 7legge 117/1988
- art. 8legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e
16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
dei magistrati), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti
dalla S.a.S. Eternedile Commerciale di Nessi G. e C. ed altri contro
l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna, iscritta al n. 311 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 6 maggio 1988 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bologna sui ricorsi riuniti proposti
dalla S.p.A. S.E.C.I. e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Bologna,
iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Bologna,
con due ordinanze in data 6 maggio 1988 (R.O. nn. 311 e 312 del 1990)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, perché la
verbalizzazione delle decisioni degli organi giudiziari collegiali
contrasterebbe con gli artt. 3 e 101 Cost., sotto il profilo che la
mancanza di segretezza conseguente alla verbalizzazione violerebbe
l'indipendenza del giudice;
b) degli artt. 1, 7, 8 e 16 di detta legge, in riferimento agli
artt. 3 e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole e lesivo
dell'indipendenza del giudice, nel caso di dissenso su una questione
pregiudiziale, ritenuta infondata a maggioranza, rendere il
componente dissenziente del collegio responsabile della decisione
delle questioni che riteneva precluse, sulle quali il suo voto sia
stato determinante;
c) degli artt. 1, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli
artt. 3 e 28 Cost., perché non differenziano la posizione del
relatore da quella degli altri componenti del collegio quanto al
regime della responsabilità;
d) dell'art. 8 di detta legge, in riferimento agli artt. 3, 97
e 101 Cost., perché sarebbe irragionevole, contrario al principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, nonché
dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice aver rapportato,
per "gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni
giudiziarie", come fa detto art. 8, la misura massima della rivalsa
allo stipendio del magistrato di tribunale o al minore stipendio o
reddito effettivamente percepito;
e) dell'art. 7 di detta legge, in riferimento all'art. 3 Cost.,
perché sarebbe irragionevole avere escluso, come ha fatto detto art.
7, per i membri delle Commissioni tributarie "estranei" alla
magistratura, la responsabilità per colpa grave in caso di errore di
diritto ed averla prevista, invece, per i membri che siano magistrati
in servizio;
f) dello stesso art. 7, per aver fatto ai membri delle
Commissioni tributarie un trattamento differente, in tema di
responsabilità, da quello stabilito per i giudici conciliatori;
g) degli artt. 1, 2, 7 e 8 di detta legge, in riferimento agli
artt. 97 e 101 Cost., sotto il profilo che la disciplina ivi dettata
violerebbe i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione, imparzialità e indipendenza del giudice, omettendo
di prevedere una responsabilità del giudice ove il danneggiato sia
lo Stato che sia parte di un giudizio;
Considerato che la questione sub a) è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con
le ordinanze nn. 73, 125, 156, 158, 159, 161, 340 e 420 del 1989;
che la questione sub b) è manifestamente infondata, non
apparendo irrazionale e lesiva dell'indipendenza del giudice la
previsione di una sua responsabilità in ordine a tutte le questioni
sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a
decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in
minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle
questioni da decidere successivamente;
che la questione sub c) è stata dichiarata non fondata con la
sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.
156 del 1989;
che la questione sub d) è stata già dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 155 del 1989 in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo che la norma è espressione di
discrezionalità legislativa esercitata razionalmente;
che la norma non esplica alcun riflesso sull'indipendenza e
l'imparzialità del giudice e quindi non viola l'art. 101 della
Costituzione;
che la questione sub e) è stata dichiarata non fondata con la
sentenza n. 18 del 1989 e manifestamente infondata con l'ordinanza n.
420 del 1989;
che la questione sub f) è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 155 del 1989;
che la questione sub g) è stata dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 5 del 1990 in riferimento agli artt. 3,
101 e 108 della Costituzione, tenuto conto che, ove il comportamento
del giudice costituisca reato, lo Stato che sia parte in giudizio
può agire in via diretta contro lui, mentre l'esclusione, in ogni
altro caso, dell'azione diretta dello Stato risponde ad una scelta,
non irrazionale, di politica legislativa, caratterizzata dal
contemperamento di interessi contrapposti di rilievo costituzionale;
che, per tutte le ragioni suaccennate, non si riscontrano
elementi che possano fondare l'asserita violazione del principio del
buon andamento della pubblica amministrazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16
della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei
magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e 101
della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte