Ordinanza n. 406/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 6/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 153/1969
- art. 21legge 290/1990
- art. 7legge 544/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma
decimo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti) promosso con ordinanza
emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Vinella Costantino e Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli ingegneri ed architetti iscritta al n. 321 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing.
Costantino Vinella contro la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Torino,
con ordinanza del 6 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3 gennaio
1981, n. 6, nella parte in cui prevede, fino al 1° gennaio del
secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, un minimo
di pensione di lire tre milioni annui, inferiore all'importo della
pensione sociale calcolato ai sensi dell'art. 26, secondo comma,
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
che la rilevanza della questione è motivata sul rilievo che, ai
sensi dell'art. 21 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, il ricalcolo
e l'adeguamento, ivi previsti, delle pensioni maturate in data
anteriore hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla
data di entrata in vigore della legge, restando così insoddisfatte
le pretese del ricorrente per il periodo anteriore";
che secondo il giudice remittente, alla luce dei principi
esposti nella sentenza n. 31 del 1986 di questa Corte, da lui
condivisi, la questione dovrebbe ritenersi "infondata", senza
tuttavia che possa dirsi tale "in maniera manifesta", stante la
successiva sentenza n. 243 del 1990, dalla quale "sembra emergere un
diverso orientamento giurisprudenziale, che modifica il precedente
principio di non paragonabilità fra sistemi previdenziali";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione o, in
subordine, infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione appare perplessa sulla
formulazione della questione, oscillando tra la prospettazione della
parte ricorrente (che nel dispositivo si dichiara di accogliere), la
quale assume a termine di paragone l'importo della pensione sociale
(sul riflesso che la pensione minima corrisposta da un ente di
previdenza, dovendo rispondere al fine indicato nel secondo comma
dell'art. 38 Cost., non può mai essere inferiore alla pensione
sociale, che è una forma di assistenza destinata ad assicurare il
minimo esistenziale garantito a tutti i cittadini dal primo comma), e
una diversa prospettazione che assume a termine di confronto il
trattamento pensionistico minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i
lavoratori dipendenti;
che in ordine alla prima prospettazione l'ordinanza difetta di
motivazione sulla rilevanza della questione, la quale - attesa la
premessa del giudice a quo, secondo cui il diritto alla pensione
minima di vecchiaia erogata dalla Cassa di previdenza per gli
ingegneri non toglie al ricorrente il diritto di fruire della
pensione sociale, ove ne sussistano le condizioni - è riconoscibile
solo se sia accertata nella specie la non ricorrenza di tali
condizioni;
che in ordine alla seconda prospettazione il giudice a quo
esprime, da un lato, un giudizio di "non fondatezza" della questione
alla stregua della sentenza di questa Corte n. 31 del 1986, ormai
superata dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, il cui art. 7 ha
ragguagliato i minimi di pensione a carico della Cassa di previdenza
per i professionisti al minimo a carico del Fondo pensioni per i
lavoratori dipendenti; dall'altro, un giudizio di "non manifesta
infondatezza" alla stregua della sentenza n. 243 del 1990, che ha
deciso una questione diversa, concernente la legittimità
costituzionale del "sottominimo" di pensione previsto dalla legge
sulla previdenza per i geometri, e comunque non ha affatto innovato
nell'orientamento di questa Corte in punto di "paragonabilità fra
sistemi previdenziali", essendo la sua ratio decidendi indipendente
da confronti con altri sistemi;
che pertanto i rilevati elementi di incertezza sia nella
definizione dei termini della questione sia nell'indicazione dei
criteri di valutazione della norma impugnata rendono manifestamente
inammissibile la questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, decimo comma, della legge 3
gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri
e gli architetti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte