Ordinanza n. 406/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter
e 2-quater, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 3 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di
S.C., iscritta al n. 968 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 ottobre 2001, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale militare di Verona ha sollevato,
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono "la
inapplicabilità della regola sulla incapacità a tenere l'udienza
preliminare nel medesimo procedimento anche per il giudice che,
durante le indagini, abbia adottato un provvedimento di carattere del
tutto interlocutorio quale la fissazione dell'interrogatorio
preventivo di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita
poi dall'assunzione in concreto dell'adempimento da parte dello
stesso giudice-persona fisica";
che, a parere del giudice a quo - avendo il legislatore
"abbandonato la regola della incompatibilità assoluta" a tenere
l'udienza preliminare per il giudice che abbia esercitato funzioni di
giudice per le indagini preliminari, in tutta una serie di ipotesi
previste nelle norme impugnate, per le quali gli atti compiuti nel
corso delle indagini sono reputati privi di "forza pregiudicante" in
relazione alle decisioni da adottare nella udienza preliminare -
sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza il fatto che
non sia stata ugualmente affermata la inapplicabilità di quella
regola nell'ipotesi in cui il giudice adotti, nel corso del
procedimento, un provvedimento di natura interlocutoria, come la mera
fissazione dell'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.,
non seguita dalla concreta assunzione dell'atto, posto che quel
provvedimento risulterebbe mancante, al pari di quelli indicati nei
commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc. pen., "di qualsiasi
"forza di prevenzione" in rapporto alla decisione da prendere in
esito alla udienza preliminare".
Considerato che il giudice rimettente - dopo aver dato atto della
regola generale della incompatibilità a tenere l'udienza preliminare
da parte del giudice che abbia svolto nello stesso procedimento
funzioni di giudice per le indagini preliminari, sancita
dall'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale; e dopo
aver sottolineato come a questo sistema sia stata cagionata una
"crepa" a seguito dell'inserimento di alcune eccezionali ipotesi
derogatorie, tassativamente enunciate nei commi 2-ter e 2-quater
dello stesso art. 34 cod. proc. pen. - sollecita l'estensione di tale
eccezionale previsione attraverso l'inserimento di un nuovo "caso",
rappresentato dalla mera fissazione dell'interrogatorio di cui
all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., non seguita dal suo
espletamento da parte dello stesso giudice-persona fisica;
che la prospettata compromissione del principio di
ragionevolezza risiederebbe, a parere del giudice a quo, nel fatto
che un simile provvedimento, definito meramente "interlocutorio",
sarebbe insuscettibile di generare un "pregiudizio" "in relazione al
momento decisionale dell'udienza preliminare", al pari degli atti
indicati nelle disposizioni impugnate;
che una simile tesi - anche a voler prescindere dalla
premessa, non motivata, secondo cui la fissazione dell'interrogatorio
di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., integrerebbe un atto
del tutto "neutro" agli effetti che qui rilevano - non può comunque
essere condivisa, giacché, stante il carattere eccezionale degli
atti indicati nei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 34 cod. proc.
pen., in tanto si potrebbe postulare un raffronto rispetto alla
specifica ipotesi dedotta dal rimettente, in quanto fra le figure
poste in comparazione fosse comunque rinvenibile una identità
sostanziale: evenienza, questa, non solo da escludersi, ma neppure
prospettata dal giudice a quo, il quale si limita a far leva su di un
ipotetico carattere di maggiore o minore "forza pregiudicante" che
gli atti in questione presenterebbero;
che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 2-ter e 2-quater del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale militare di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:406 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte