Ordinanza n. 407/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 752Codice civile
- art. 754Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma
quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990
dalla Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale nel giudizio di
responsabilità nei confronti di Zandonella Gorgolon Flavio ed altri
iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, in un procedimento di responsabilità amministrativa
contro i componenti della giunta del Comune di Comelico Superiore,
uno dei quali deceduto nel corso del giudizio prima dell'entrata in
vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Corte dei Conti, con
ordinanza del 23 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il
7 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58,
comma 4, della legge citata, nella parte in cui dispone - senza
prevedere la retroattività del beneficio - l'intrasmissibilità agli
eredi della responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione
impugnata, avendo natura di norma sostanziale regolatrice del
rapporto, non è applicabile nei processi iniziati prima dell'entrata
in vigore della legge n. 142 del 1990;
che il mancato conferimento di retroattività alla norma viola
il principio di eguaglianza e anche i principi di imparzialità e di
buon andamento della pubblica amministrazione;
che peraltro, sempre ad avviso del giudice remittente, ove fosse
dichiarata l'incostituzionalità della norma sotto questo primo
profilo, con conseguente applicabilità della medesima al caso di
specie, la questione di legittimità costituzionale acquisterebbe
rilevanza sotto altri profili: a) per contrasto col principio di
eguaglianza, in quanto la norma riserva un trattamento privilegiato
agli amministratori e ai dipendenti dei comuni e delle province,
discriminando ingiustificatamente gli amministratori e i dipendenti
degli altri enti pubblici e dello Stato; b) per contrasto col
principio di razionalità, essendo la norma contraddittoria col
criterio di unificazione del regime di responsabilità dei pubblici
amministratori e dipendenti dello Stato e degli enti locali,
enunciato nel comma 1 dell'art. 58; c) per contrasto infine,
emergente da entrambe le ragioni indicate, con i principi di cui
all'art. 97, primo comma, Cost.;
Considerato che la questione è articolata in due capi tra loro
contraddittori: nel primo si lamenta l'inapplicabilità della norma
al caso di specie a cagione della sua irretroattività, che viene
denunciata come ingiustificatamente discriminatoria a danno degli
eredi di amministratori comunali o provinciali deceduti nel corso di
giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 142 del 1990; nel secondo, subordinato
all'accoglimento del primo, si lamenta l'applicabilità della norma
che ne conseguirebbe nel giudizio a quo, e si impugna la norma
medesima in quanto la sua applicazione concreterebbe un privilegio
ritenuto contrastante sia col principio di eguaglianza, essendo
riservato ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle
province, sia col principio di razionalità per la deroga
ingiustificata che esso porta al principio della successione degli
eredi nei rapporti di debito del defunto (artt. 752 e 754 cod. civ.);
che, pertanto, la questione, oltre che contraddittoria, è
irrilevante perché l'accoglimento di essa, con conseguente
caducazione della norma impugnata, comporterebbe una definizione del
giudizio a quo, in punto di successione degli eredi nella
responsabilità dell'amministratore deceduto, non diversa da quella
cui il giudice remittente perverrebbe applicando de plano il diritto
vigente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei
Conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte