Ordinanza n. 408/1999
Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), pro-mossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sui ricorsi
proposti da Angelo Zito ed altri e da Emanuele Zammito ed altri
contro l'Università degli Studi di Palermo ed altro, iscritte ai nn.
256 e 257 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti gli atti di costituzione di Angelo Zito e di Emanuele Zammito
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'Avvocato Fausto Buccellato per Angelo Zito e, con
l'Avvocato Giuseppe Spataro, per Emanuele Zammito e l'Avvocato dello
Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che con due ordinanze di rimessione, di analogo tenore, il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, per
violazione del principio di riserva relativa di legge e degli artt.
33 e 34 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art.
17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), il quale ha attribuito al Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
di determinare la limitazione degli accessi ai corsi universitari e,
in particolare, ai corsi di diploma universitario in tecnica sociale
e in tecnica pubblicitaria;
che il giudice rimettente ritiene la questione rilevante, perché
la norma denunciata risulta espressamente applicata dalle autorità
universitarie nell'adozione dei provvedimenti impugnati;
che, secondo le ordinanze di rimessione, la sentenza n. 383 del
1998 della Corte costituzionale non avrebbe del tutto sgombrato il
campo dai dubbi di incostituzionalità della norma esaminata, in
quanto il tenore della disposizione è tale da far ritenere che essa
abbia attribuito al Ministro un potere astrattamente riferibile sia a
ipotesi nelle quali altre norme legislative indichino i necessari
"limiti sostanziali" per l'esercizio del potere regolamentare, quali
quelle in concreto individuate dalla Corte, sia a ipotesi nelle quali
la limitazione all'accesso derivi in via diretta ed esclusiva dallo
stesso provvedimento ministeriale;
che per molti corsi di laurea o di diploma in concreto sottoposti
a limitazioni nell'accesso, quali quelli oggetto dei giudizi innanzi
ai giudici rimettenti, non sussiste nell'ordinamento alcuna altra
norma legislativa che possa giustificare l'istituzione del numero
chiuso;
che in entrambi i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'infondatezza della questione;
che si sono costituite le parti private, ricorrenti nei giudizi
principali, chiedendo l'accoglimento della questione medesima.
Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione,
concernente la medesima disposizione e che pertanto i relativi
giudizi vanno riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la
programmazione a livello nazionale e di singole università degli
accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,
dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità
amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)
dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni
degli studenti ammessi ai corsi negli
anni accademici precedenti, o in virtù di ordinanze cautelari
emesse dai giudici amministrativi o comunque dagli atenei;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte