Ordinanza n. 409/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo
comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 718 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 67 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,
con ordinanza del 13 luglio 1982, ha denunciato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità
degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui escludono il diritto del tutore
alla notificazione dei provvedimenti impugnabili concernenti gli
imputati interdetti";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo - con il richiamare la sentenza
n. 99 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata
"anche all'esercente la patria potestà o la tutela" sul minore, e la
sentenza n. 137 del 1981, dove tale soluzione è adombrata pure con
riguardo all'interdetto per infermità mentale - riconosce
implicitamente come la notificazione al tutore dei provvedimenti
impugnabili concernenti gli imputati interdetti non rappresenti la
sola soluzione ipotizzabile al fine di consentire la tutela del
diritto di difesa di tali imputati;
e che è, altresì, ipotizzabile l'ulteriore soluzione di far
dare l'avviso del compimento della perizia psichiatrica anche al
tutore;
che alla pluralità di soluzioni può ovviarsi solo con
l'adozione di scelte di carattere discrezionale, rientranti, come
tali, nella competenza esclusiva del legislatore (v. sentenze n. 80
del 1987, n. 8 del 1987, n. 109 del 1986, 39 del 1986);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo comma, e 192,
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dalla
Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma con ordinanza del
13 luglio 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte