Ordinanza n. 409/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 498/1992
- art. 6-bislegge 9/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e
terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con
ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal Pretore di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra la s.r.l. Casa di Cura Privata M.C.
S. Maria Maddalena e l'I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1994, il Pretore di
Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e
terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale) convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, secondo cui "Le
province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti
d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da
essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle
leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere, i
contratti stessi, rapporti di subordinazione" (comma 2). "Le
disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si
applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in
vigore della presente legge" (comma 3);
che, in particolare, il giudice a quo, a proposito della
lamentata lesione dell'art. 101 Cost., rileva che le disposizioni
impugnate lungi dallo svolgere funzione d'interpretazione autentica,
come prima facie sembrerebbe, in effetti sottraggono al giudice il
potere di interpretare autonomamente non già disposizioni di legge
ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto
quale lavoro subordinato o autonomo;
che, peraltro, sarebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto, a
fronte di attività lavorative identiche per modalità e tipo di
prestazione, rapporti di lavoro, che sarebbero soggetti alla
disciplina del lavoro subordinato se si svolgono con privati o con
enti statali, vengono invece considerati come rapporti di lavoro
autonomo per il solo fatto di svolgersi con istituzioni locali o con
istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale;
che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 38 Cost., per il
fatto che la norma impugnata elimina l'inderogabilità del regime
previdenziale rimettendone in sostanza l'applicabilità alla
qualificazione convenzionale del rapporto adottato dalle parti in
sede contrattuale;
che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio
innanzi alla Corte;
Considerato che, con sentenza n. 115 del 1994, la Corte ha
giudicato su identiche questioni riferite all'art. 13, secondo e
terzo comma, della legge n. 498 del 1992 e successive modificazioni,
ritenendole non fondate nei sensi di cui in motivazione;
che, in particolare, la Corte ha rilevato che "non vi è alcun
elemento, nel testo del citato art. 13, comma 2, che riguardi
l'ipotesi di un rapporto che si sia svolto con contenuti e modalità
contrastanti con la qualificazione di contratto d'opera o di
prestazione professionale enunciata dalle parti o comunque
collegabile alla loro dichiarazione negoziale. La norma si limita ad
escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da
essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e
assistenziali previsti per il lavoro subordinato. Ma da ciò non è
dato inferire che tale esclusione trovi applicazione anche alle
ipotesi in cui il rapporto, in contrasto con il titolo contrattuale,
abbia di fatto assunto contenuti e modalità di svolgimento propri
del rapporto di lavoro subordinato; tanto meno è dato inferire un
più generale precetto (che stravolgerebbe gli stessi fondamenti del
diritto del lavoro) secondo cui il rapporto descritto nel contratto
come rapporto d'opera o di prestazione professionale non sia mai
suscettibile di una diversa qualificazione neppure in caso di
contrasto tra il contratto e le risultanze del rapporto svoltosi tra
le parti";
che, disattesa in questi sensi l'interpretazione proposta,
cadono le censure prospettate dal giudice rimettente;
che, l'ordinanza di rimessione non adduce motivi nuovi tali da
indurre questa Corte a modificare la sua giurisprudenza;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge
23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 18
marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 101
Cost., dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte