Ordinanza n. 409/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di
Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre
1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice
per le indagini preliminari che si sia pronunciato - in particolare
quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - in ordine a
richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali
precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio
per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in
tema di libertà personale, alla luce degli enunciati della sentenza
n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini
preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la
revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato
una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una
misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della citata
sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal
giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del
1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Avellino, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte