Ordinanza n. 41/1958
Altra decisione · depositata il 27/06/1958 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4
della legge della Regione Valle d'Aosta 28 settembre 1951, n. 2,
promosso con ordinanza 6 giugno 1957 del Tribunale d'Aosta emessa nel
procedimento penale a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro Luigi
Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174
del 13 luglio 1957 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle
d'Aosta del giugno 1957 ed iscritta al n. 67 del Registro ordinanze
1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Regione
Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la Regione
Valle d'Aosta.
Ritenuto che nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale
di Aosta in grado di appello a carico di Pirovano Giuseppe e Ferro
Luigi, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 110 del Codice
penale, dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1 aprile 1947, n. 218, e dagli articoli 4, 13 e 14 della legge
regionale valdostana del 28 settembre 1951, n. 2, sull'ordinamento
delle guide, dei portatori alpini, dei maestri di sci, degli aiuto -
maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta, i difensori
degli imputati rinnovavano la richiesta, già presentata al Pretore, di
deferire alla Corte costituzionale l'esame della legittimità
costituzionale delle disposizioni sopra richiamate. In particolare, la
difesa del Ferro deduceva che l'art. 4 della legge regionale violasse
l'art. 2, lett. u, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, in
quanto l'art. 4 della legge valdostana, regolando tutto l'ordinamento
della professione dei maestri di sci, andrebbe oltre i limiti segnati
dall'art. 2, lett. u, dello Statuto regionale, che si riferisce
soltanto all'ordinamento delle scuole; che inoltre l'art. 10, lett. b e
g, della legge regionale violasse gli articoli 3, 4, 16, 41 e 120 della
Costituzione nonché gli articoli 1 e 2, prima parte, e lett. u, dello
Statuto speciale per la Valle. La difesa del Pirovano sosteneva che le
norme degli articoli 13 e 14 della legge regionale 28 settembre 1951 e
dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, in quanto mediante
l'attribuzione di un eccessivo potere discrezionale agli organi
amministrativi della Valle, impongono all'esercizio di un diritto e di
una attività lavorativa del cittadino particolari ed eccezionali
restrizioni lavorative diverse e maggiori di quelle previste dalla
legge e dal regolamento di pubblica sicurezza, sarebbero in contrasto
con alcune norme della Costituzione: a) con l'art. 4, che riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e pone il presupposto che
l'organizzazione giuridica e sociale della Repubblica, e quindi le
norme che la realizzano, debbano essere dirette a promuovere le
condizioni che rendono effettivo questo diritto; b) con l'art. 41, che
riafferma la libertà piena della iniziativa economica privata; c) con
l'art. 120, che stabilisce non potersi limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la
propria professione, impiego o lavoro. Il Tribunale, con la sua
ordinanza, premesso che la difesa degli imputati aveva proposto la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della
legge regionale 28 settembre 1951, con la quale si impongono dei limiti
in contrasto col disposto degli articoli 4, 41 e 120, ultimo capoverso,
della Costituzione, e considerato che tale questione non appariva
manifestamente infondata e che il giudizio non poteva essere definito
indipendentemente dalla soluzione di tale questione di legittimità
costituzionale, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per
il giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4
della legge regionale 28 settembre 1951.
Considerato che nell'ordinanza del Tribunale è impossibile trovare
quel minimo di elementi che è necessario per identificare la questione
di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio della Corte. Dal
troppo sintetico testo dell'ordinanza non è dato rilevare per quali
ragioni il Tribunale non abbia accolto tutte le istanze dei difensori
degli imputati, i quali avevano dedotto l'illegittimità costituzionale
di diverse disposizioni della legge regionale, fra le quali quelle
degli articoli 13 e 14, nonché di una disposizione del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, per
contrasto non soltanto con gli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione,
ma anche con altre disposizioni della stessa Costituzione e dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Dall'ordinanza non si rileva
chiaramente che cosa il giudice a quo abbia voluto decidere, giacché,
mentre parrebbe che il Tribunale avesse aderito a tutte le tesi
prospettate dai difensori, il dispositivo dell'ordinanza limita
l'enunciazione della questione di legittimità costituzionale ad alcune
soltanto delle disposizioni indicate dai difensori, ed è notevole che
fra le disposizioni denunziate dal Tribunale non si trovano alcune di
quelle, della cui inosservanza gli imputati erano stati chiamati a
rispondere. Né dall'ordinanza si può dedurre, nell'ipotesi in cui il
Tribunale avesse voluto limitare l'ambito della questione di
legittimità in confronto a quello prospettato dai difensori, se e per
quali ragioni il Tribunale avesse ritenuto manifestamente infondati
ovvero irrilevanti ai fini del decidere alcuni aspetti della questione
stessa; né - facendo un'altra ipotesi - dal testo dell'ordinanza è
possibile ricavare se, per avventura, il Tribunale avesse ritenuto che
la denunzia di alcuni articoli della legge regionale in riferimento ad
alcune disposizioni della Costituzione si riflettesse anche sulla
legittimità di altre norme della stessa legge. Ora, se è certo che la
Corte non può sindacare, nel merito, le decisioni del giudice a quo in
ordine alla manifesta infondatezza ed alla rilevanza, è altresì
pacifico che la Corte deve accertare se quel giudizio sia stato emesso
e soprattutto se la questione di legittimità costituzionale sia stata
prospettata in modo da consentire alla Corte di emettere la sua
pronuncia senza essere costretta a sostituirsi al giudice a quo in
quello che è il compito di detto giudice. Nella specie, tutto quanto
si è esposto mette in luce come l'ordinanza del Tribunale di Aosta non
offre elementi adeguati per sapere se quei giudici abbiano emesso una
decisione sopra tutti e singoli gli aspetti della questione di
legittimità costituzionale sottoposti al loro esame ed in particolare
per identificare l'esatto ambito di tale questione. E necessario,
pertanto, rinviare gli atti al Tribunale perché, dopo avere
riesaminato tutte le deduzioni delle parti sotto l'aspetto della non
manifesta infondatezza e sotto quello della rilevanza, emetta un
giudizio più adeguatamente motivato, precisando i termini della
questione sottoposta alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1958.
TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte