Ordinanza n. 41/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
l'11 novembre 1985 dal Pretore di Palma di Montechiaro, iscritta al
n. 108 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
}tps;7AA Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 novembre 1985, il
Pretore di Palma di Montechiaro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice
di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, non
includendo tra le persone processualmente incapaci, che non hanno il
libero esercizio dei loro diritti, gli infermi di mente non
interdetti né inabilitati né muniti di tutore provvisorio, da un
lato creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli
incapaci legali e gli incapaci naturali, sprovvisti di tutore
provvisorio, e dall'altro vulnererebbe il diritto di difesa
dell'incapace naturale consentendo la prosecuzione del processo fino
alla res iudicata anche nei confronti dell'incapace naturale
convenuto in giudizio e rimasto contumace;
che, è intervenuta l'Avvocatura dello Stato concludendo per
l'infondatezza della prospettata questione;
Considerato che qualsiasi limitazione della capacità processuale
per gli incapaci naturali si giustifica solo nei casi in cui
l'infermità mentale sia tale da poter dare luogo ad un procedimento
di interdizione o di inabilitazione;
che, per l'interdicendo e l'inabilitando il nostro ordinamento
già prevede le figure del tutore provvisorio e del curatore
provvisorio la nomina dei quali presuppone, come unica formalità
necessaria, l'esame dell'infermo di mente il cui compimento appare
indispensabile per legittimare una qualsiasi limitazione del libero
esercizio dei diritti;
che, conseguentemente, la norma impugnata non crea alcuna
disparità di trattamento tra gli incapaci legali e gli incapaci
naturali trattandosi di situazioni fra loro diverse che, pertanto,
richiedono una differente disciplina;
che, d'altra parte, non si ravvisa alcun contrasto tra la norma
impugnata ed il diritto di difesa degli infermi di mente garantito
proprio dalla mancata estensione dell'incapacità processuale al di
fuori della disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione;
che, per le suesposte considerazioni, la questione si appalesa
manifestamente non fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 75, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione, dal Pretore di Palma di Montechiaro con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte