Ordinanza n. 411/1990
Altra decisione · depositata il 31/07/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), in relazione all'art. 545, primo comma, del
codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina
Michele, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 21 settembre 1989 dal Pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin
Tarcisio, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, di identico contenuto,
il Pretore di Torino ha giudicato rilevante, e non manifestamente
infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 110 del d.P.R. n. 1124 del
30 giugno 1965: "nella parte in cui non prevede la pignorabilità
delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL, nelle forme e
nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del codice di procedura
civile, in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura
alimentare";
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, questa Corte ha dichiarato, con sentenza n. 572 del 13
dicembre 1989, la illegittimità costituzionale dell'art. 110 del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124: "nella parte in cui non consente,
entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950
n. 180, la pignorabilità, per crediti alimentari dovuti per legge,
delle rendite erogate dall'INAIL";
che, pertanto, la disciplina della materia è stata modificata
in un senso che, pur non coincidendo negli esatti termini, appare
quello auspicato dal giudice a quo, al quale, conseguentemente, vanno
restituiti gli atti affinché compia una nuova valutazione della
rilevanza della questione sollevata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte