Art. 110
Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per alcun titolo ne puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.534
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 9 maggio 1973, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 16.05.1973 n. 126) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto".
Corte Costituzionale
34La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 572 ( in G.U. 1a s.s. 27.12.1989 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL."
Testo vigente dal 28 dicembre 1989, tuttora in vigore · versione 44 su Normattiva