Ordinanza n. 411/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 6 dicembre 1990 dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di
Montichiari - nel procedimento penale a carico di Guida Rosa,
iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Brescia - sezione distaccata di
Montichiari - ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 76 della Costituzione, dell'art. 555, terzo comma, del codice di
procedura penale, secondo cui il decreto di citazione a giudizio "è
notificato all'imputato e al suo difensore almeno quarantacinque
giorni prima della data fissata per il giudizio";
che, ad avviso del remittente, la norma, nel fissare un termine
per comparire di gran lunga maggiore di quello - venti giorni -
previsto dagli artt. 429, terzo e quarto comma, e 456, terzo comma,
del codice per il giudizio di tribunale, violerebbe sia l'art. 76
della Costituzione, per contrasto con il principio della massima
semplificazione di cui alla direttiva n. 103 della legge-delega, sia
l'art. 3 della Costituzione stessa, per irrazionale disparità di
trattamento tra giudizio di tribunale e giudizio pretorile;
che, in particolare, il giudice a quo osserva che tale
differenza, contrariamente a quanto affermato nella relazione al
progetto preliminare, non è giustificabile né dalla presenza di un
termine intermedio (15 giorni dalla notifica) previsto dall'art. 555,
primo comma, lett. e) per la richiesta da parte dell'imputato del
giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena o dell'oblazione,
giacché il termine ordinario di venti giorni sarebbe comunque
superiore al termine per chiedere il rito speciale e quindi
compatibile con esso, né dall'intento di lasciare ai difensori un
ampio margine per il primo esame del caso, data la mancanza
dell'udienza preliminare, risultando la norma anche in tale ipotesi
sproporzionata allo scopo, poiché in tribunale il termine di dieci
giorni per comparire all'udienza preliminare (art. 419), sommato ai
venti per comparire al dibattimento, non raggiunge che i due terzi di
quello stabilito per comparire in pretura;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, quanto alla dedotta violazione della legge-delega, la direttiva n. 103 lascia al legislatore delegato un ampio
spazio di discrezionalità in ordine alla disciplina delle concrete
modalità di funzionamento del processo pretorile (cfr. ord. n. 208
del 1991);
che, nel caso in esame, tale discrezionalità non è stata
certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto la maggiore
lunghezza del termine dilatorio in esame rispetto a quello fissato
per il giudizio dinanzi al tribunale è, in primo luogo, giustificata
dal fatto che, in ragione delle particolari caratteristiche del
decreto di citazione a giudizio, quale atto complesso capace di
produrre effetti diversi ed alternativi (caratteristiche a loro volta
derivanti dalle peculiarità del processo pretorile, nel quale manca
l'udienza preliminare), è solo successivamente alla infruttuosa
scadenza del termine intermedio di 15 giorni dalla notificazione del
decreto all'imputato che il pubblico ministero - a differenza di
quanto previsto nel procedimento dinanzi al tribunale - deve compiere
una serie di adempimenti, fra i quali la citazione della persona
offesa (v. art. 558 c.p.p.);
che, inoltre, e soprattutto, la norma impugnata è ispirata
dall'evidente fine di favorire (mediante la messa a disposizione di
un congruo spatium deliberandi successivo al primo esame degli atti)
il ricorso da parte dell'imputato all'istituto dell'applicazionedella
pena su richiesta, sempre possibile fino alla dichiarazione di
apertura del dibattimento: la norma stessa costituisce, pertanto,
espressione di quel favor per i riti differenziati, alternativi al
dibattimento, la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire
proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal
remittente (cfr. citata ord. n. 208 del 1991);
che le anzidette considerazioni valgono chiaramente ad escludere
anche la dedotta violazione del principio di eguaglianza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 555, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia - sezione distaccata di
Montichiari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte