Ordinanza n. 411/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18, 25
e 13 febbraio 1992 dai Pretori di Bari, Lucera e Lecce,
rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Saverio Troccoli contro l'Opera di previdenza e assistenza per i
ferrovieri dello Stato (OPAFS) al fine di ottenere la differenza
dell'indennità di buonuscita con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria, il Pretore di Bari, con ordinanza del 18
febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo
cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato
in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la
diminuzione del valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una
ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali
rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della
rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che analoga questione è stata sollevata, con ordinanze
rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e
di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che i giudizi hanno per oggetto la medesima questione
e, pertanto, è opportuno disporne la riunione affinché siano decisi
con unico provvedimento;
che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con
sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile
quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della
prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi a quibus, onde
la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte