Ordinanza n. 411/1999
Altra decisione · depositata il 29/10/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 26 novembre 1997 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l'11 marzo e il 12
febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
ed il 3 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 479, 718 e 924 del registro
ordinanze 1998 ed al n. 253 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 41, prima serie
speciale, dell'anno 1998 e nn. 3 e 19, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con quattro ordinanze di rimessione, di analogo
tenore, i Tribunali amministrativi regionali del Lazio (r.o. n. 479
del 1998), per la Liguria (r.o. nn. 718 e 924 del 1998) e per la
Sicilia (r.o. n. 253 del 1999) hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), il quale ha attribuito al Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la
limitazione degli accessi ai corsi universitari e, in particolare, ai
corsi di diploma universitario di logopedista, di tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, di servizio sociale e di consulente del
lavoro;
che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante, anche
nella fase cautelare, trattandosi di giudizi promossi da studenti non
ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di diploma
universitario richiamati, per i quali le università hanno stabilito
un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato il
decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante
norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
connesse attività di orientamento);
che secondo alcune ordinanze di rimessione (r.o. nn. 479, 718 e
924 del 1998), in materia di accesso agli studi, anche universitari,
sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una
riserva relativa di legge, come affermato da una consolidata
giurisprudenza amministrativa, poiché l'art. 33, secondo comma,
della Costituzione, stabilisce espressamente che "la Repubblica detta
le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole di ogni ordine
e grado", e l'art. 34, primo comma, sancisce che "la scuola è
aperta a tutti";
che nelle ordinanze si osserva che la previsione costituzionale
di una riserva relativa di legge in una determinata materia non
preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la
disciplina della materia stessa, ma ciò è possibile, come precisato
dalla giurisprudenza costituzionale, soltanto previa determinazione,
da parte del legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a
vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa
individuazione delle linee essenziali della disciplina;
che la disposizione censurata, al contrario, conferisce al
Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi
all'istruzione universitaria, senza alcuna fissazione dei principi
generali della disciplina, attribuendo al Ministro stesso il compito
di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica
amministrazione, il Consiglio universitario nazionale, i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso;
che la violazione del principio della riserva di legge
comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della
tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della
Costituzione;
che una delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 253 del 1999)
osserva che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale
non avrebbe del tutto sgombrato il campo dai dubbi di
costituzionalità, perché il potere attribuito al Ministro è stato
in concreto esercitato anche per corsi di diploma universitario
(nella specie, di consulente del lavoro) per i quali non sembrano
rinvenibili nell'ordinamento idonee norme legislative a supporto del
regolamento ministeriale adottato;
che in tutti e tre i giudizi di fronte alla Corte costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze prospettano una stessa questione,
concernente la medesima disposizione, e che pertanto i relativi
giudizi possono essere riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di
accessi ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la
programmazione a livello nazionale e di singole università degli
accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative,
dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità
amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)
dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni
degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o
in virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o
comunque dagli atenei;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali
amministrativi regionali del Lazio, per la Liguria e per la Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte