Ordinanza n. 412/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 391 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1998
dal giudice per le indagini preliminari c/o il Tribunale di Perugia
nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 867 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 391
del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede "la
necessaria presenza di un rappresentante della Polizia giudiziaria
che ha partecipato alle operazioni di arresto e con diretta
cognizione dei fatti o, comunque, non consente al giudice per le
indagini preliminari procedente di chiedere l'intervento del
predetto, anche a chiarimento dei fatti";
che il rimettente, investito della richiesta del pubblico
ministero di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia
cautelare in carcere, espone, in fatto, che nell'udienza di
convalida, relativa a due soggetti arrestati in flagranza, uno di
essi aveva negato, in contrasto con quanto risultava nel verbale di
arresto, di avere detenuto un quantitativo di stupefacente e di
essersene disfatto nel momento in cui era intervenuta la polizia
giudiziaria, sostenendo che la sostanza stupefacente era detenuta
dall'altro arrestato;
che quest'ultimo, a sua volta interrogato nell'udienza di
convalida, aveva confermato tale versione, assumendosi l'esclusiva
responsabilità del fatto;
che, a parere del rimettente, in tale situazione il giudice della
convalida si vedrebbe costretto a decidere sulle richieste del
pubblico ministero senza avere la possibilità di compiere alcuna
indagine volta a verificare quale delle contrastanti versioni
emergenti dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni dei due
arrestati corrisponda alla realtà dei fatti;
che, al riguardo, il rimettente rileva che nell'analoga
situazione della convalida dell'arresto nel procedimento avanti al
pretore, l'art. 566 cod. proc. pen. ha opportunamente previsto che
l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto
venga autorizzato a rendere una relazione orale, così consentendo al
pretore di chiedere chiarimenti sui fatti e di "poter instaurare un
minimo di contraddittorio su circostanze dubbie o incerte";
che la norma censurata contrasterebbe quindi con l'art. 3 della
Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, in quanto
opera una irragionevole discriminazione tra arrestati a seconda che
si tratti di reati di competenza del tribunale o del pretore; con
l'art. 24 Cost., perché l'arrestato "si troverebbe nella sostanziale
impossibilità di controbattere a quanto risulta in atti in un
momento determinante per la propria libertà personale"; con l'art.
97 Cost., sotto il profilo del buon andamento degli uffici, in quanto
si preclude al giudice di "compiere quanto necessario per raggiungere
un serio e maturato convincimento" e alla polizia giudiziaria di
fornire chiarimenti a fronte di contestazioni della difesa.
Considerato che nel sistema del codice di procedura penale
l'udienza di convalida dell'arresto, disciplinata dall'art. 391 cod.
proc. pen., è costruita come un momento di necessaria garanzia
sullo status libertatis volto esclusivamente a verificare, allo stato
degli atti e nei tempi brevissimi imposti dall'art. 13, terzo comma,
Cost., le condizioni di legittimità dell'arresto sulla base del
relativo verbale, trasmesso dal pubblico ministero a norma dell'art.
122 disp. att. cod. proc. pen. unitamente alla richiesta di
convalida;
che a tale funzione è congeniale la struttura dell'udienza di
convalida, ove l'unica presenza necessaria è quella del difensore, a
garanzia del diritto di difesa dell'arrestato, di cui viene disposto
l'interrogatorio, salvo che non abbia potuto o si sia rifiutato di
comparire (art. 391, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), mentre il
pubblico ministero, se ritiene di non comparire, trasmette al giudice
le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su
cui le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis cod. proc. pen.),
ovvero, se comparso, si limita ad indicare i motivi dell'arresto e ad
illustrare le eventuali richieste in ordine alla libertà personale
(art. 391, comma 3, cod. proc. pen.);
che, a fronte di tale disciplina, il rimettente vorrebbe che al
giudice dell'udienza di convalida venisse riconosciuto il potere di
sentire l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito
l'arresto e redatto il relativo verbale, eventualmente in
contraddittorio con la persona arrestata, al fine di procedere ad un
più preciso accertamento dei fatti in caso di contrasti tra il
verbale di arresto e le dichiarazioni rese dagli arrestati in sede di
interrogatorio;
che ad avviso del rimettente l'impossibilità di sentire
l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost., sia perché precluderebbe irragionevolmente al
giudice di compiere gli accertamenti necessari alla sua decisione,
sia perché - confrontata con la disciplina dell'udienza di convalida
dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo nel procedimento
davanti al pretore, prevista dall'art. 566 cod. proc. pen. -
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli
arrestati per reati di competenza del tribunale e quelli per reati di
competenza del pretore, in quanto solo nel procedimento davanti al
pretore la legge prevede che l'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria che presenta l'arrestato al pretore sia autorizzato a
rendere una relazione orale (art. 566, comma 3, cod. proc. pen.);
che, da un punto di vista generale, non contrasta con il
principio di ragionevolezza, stante la funzione e la struttura
dell'udienza di convalida, che l'art. 391 cod. proc. pen. non preveda
che il giudice possa acquisire nuovi elementi di valutazione e, in
particolare, sentire come testimoni gli agenti o gli ufficiali che
hanno eseguito l'arresto, in quanto tali incombenti si porrebbero in
radicale contrasto con i tempi brevissimi entro cui deve svolgersi e
concludersi l'udienza di convalida e con le finalità dell'udienza
stessa;
che, in particolare, non è conferente il tertium comparationis
addotto dal rimettente a sostegno della supposta violazione dell'art.
3 Cost.: l'art. 566 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alla
diversa situazione della convalida e del contestuale giudizio
direttissimo nel procedimento davanti al pretore, e pertanto il
confronto potrebbe in ipotesi porsi tra gli omologhi istituti della
convalida e del contestuale giudizio direttissimo rispettivamente
previsti per il procedimento davanti al pretore (art. 566 cod. proc.
pen.) e per i reati di competenza del tribunale (art. 449 cod. proc.
pen.);
che, peraltro, la relazione orale di cui all'art. 566, comma 3,
cod. proc. pen. è priva di quelle connotazioni testimoniali che
vorrebbe attribuirle il rimettente, ma risponde piuttosto, stante i
tempi brevissimi per la presentazione dell'arrestato direttamente in
udienza ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo,
all'esigenza di consentire agli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto di surrogare o integrare la
comunicazione scritta della notizia di reato prevista dall'art. 347,
comma 1, cod. proc. pen;
che, quindi, la relazione orale, che il rimettente vorrebbe
introdurre all'interno dell'udienza di convalida, non assolverebbe
comunque alla funzione di consentire al giudice di sentire a
chiarimento gli agenti verbalizzanti onde dirimere eventuali
contrasti tra il verbale di arresto e il contenuto delle
dichiarazioni rese dagli arrestati;
che infine, ove si attribuisse al giudice, al di fuori della
specifica e diversa ipotesi della relazione orale avanti al pretore,
la facoltà di citare d'ufficio e di esaminare gli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto, tale attività
si qualificherebbe come una acquisizione di carattere testimoniale,
dalla quale deriverebbe, a titolo di necessaria attuazione del
principio del diritto alla prova, la conseguente ammissione di altri
testimoni eventualmente indicati dal pubblico ministero e dalla
difesa, snaturando così la struttura e la funzione dell'udienza di
convalida, sino all'impossibilità di concluderla nel rispetto dei
termini imposti dalla stessa Costituzione a tutela della
inviolabilità della libertà personale;
che prive di fondamento sono anche le censure mosse con
riferimento agli artt. 24 e 97 Cost;
che, ai fini della contestazione nel corso dell'udienza di
convalida delle risultanze emergenti dal verbale di arresto, il
diritto di difesa risulta sufficientemente garantito dalla presenza
necessaria del difensore e dall'interrogatorio dell'arrestato;
che comunque, in caso di effettiva lacunosità o
contraddittorietà degli elementi sottoposti alla sua valutazione, il
giudice, in omaggio al principio del favor libertatis dovrà
disattendere la richiesta del pubblico ministero, non convalidando
l'arresto;
che, in ordine all'art. 97 Cost., il principio del buon andamento
dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in
senso stretto, bensì all'organizzazione e al funzionamento
dell'amministrazione della giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381
del 1999 e n. 53 del 1998);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata sotto tutti i profili prospettati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 391 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte