Ordinanza n. 412/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.56, commi 1 e 6,
della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in
materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del
servizio idrico integrato), promosso con ordinanza datata 10 ottobre
2001 e depositata il 28 novembre 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria sul
ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro il comune di Reggio
Calabria ed altre, iscritta al n. 75 del registro delle ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Telecom Italia S.p.a. ed altra;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere
l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata il 30 aprile 1998 dal
dirigente dell'Ufficio pianificazione territoriale del comune di
Reggio Calabria alla S.p.a. Telecom Italia per l'installazione di "un
palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile", il
Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata
di Reggio Calabria, con ordinanza datata 10 ottobre 2001 e depositata
il 28 novembre 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9 e
117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria
3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque
dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
(A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato);
che la questione era già stata sollevata dallo stesso Tar
nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553 del 2000,
questa Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice
rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della
sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1999 e
pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria - legge finanziaria),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 24 maggio 1999,
contenente modifiche alle norme denunciate (con soppressione, tra
l'altro, della parola "telecomunicazioni");
che il giudice a quo ha riproposto la questione, ritenendone
la perdurante rilevanza, in quanto il predetto ius superveniens,
privo di efficacia retroattiva, non sarebbe applicabile nel giudizio,
essendo entrato in vigore il 24 maggio 1999, in data successiva al
provvedimento impugnato, che pertanto resterebbe disciplinato dalla
norma censurata, nella sua formulazione originaria;
che il Tar - richiamando la precedente ordinanza di
rimessione - sottolinea, in particolare, la rilevanza della già
sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi fare
applicazione in giudizio della norma denunciata ed essendo stati
rigettati gli altri motivi del ricorso;
che, nel merito, il Tribunale rimettente, sempre citando la
precedente ordinanza, afferma che la norma censurata - nel consentire
la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio,
urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere
conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore
generale - porrebbe "una deroga, del tutto arbitraria, ai principi
affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione
urbanistico-ambientale e di governo del territorio", che impongono,
invece, il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della
destinazione urbanistica; tanto più che, nella fattispecie (avente
ad oggetto una antenna per la telefonia mobile, costituita da un
traliccio alto 37 metri, connesso ad un container di metri 2,5 per 6
per 3 di altezza), sarebbero "potenzialmente incisi beni che godono
di una speciale tutela nell'ordinamento, quali l'ambiente e le
condizioni di vita dei cittadini";
che si sono costituite la S.p.a. Telecom Italia e la S.p.a.
TIM - Telecom Italia Mobile, parti nel giudizio a quo, con due
memorie di identico contenuto chiedendo la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione, da
un lato, in quanto l'invocata pronuncia di illegittimità
costituzionale non potrebbe più incidere sul rapporto sorto e
disciplinato in base alla (abrogata) norma denunciata -, perché
ormai definito con il rilascio dell'autorizzazione edilizia e con la
materiale realizzazione dell'opera, e, d'altro lato, in quanto il
rimettente non avrebbe motivato sulla permanente rilevanza della
questione, a seguito dell'abrogazione della norma censurata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
investe l'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria
3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque
dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
(A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), nel testo
anteriore alla modifica apportata dalla legge della Regione Calabria
24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione Calabria - legge
finanziaria);
che le norme impugnate vengono censurate dal giudice a quo,
in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte
in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto
edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e
senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano
regolatore generale;
che, anteriormente al deposito dell'ordinanza di rimessione,
è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione", il cui art. 3, tra l'altro, ha sostituito l'intero
testo dell'art. 117 della Costituzione;
che il Tribunale rimettente, nonostante la vigenza della
nuova disciplina al momento del deposito del provvedimento di
rimessione, non ha motivato in ordine all'incidenza, sui termini
della sollevata questione, dell'intervenuto mutamento di uno dei
parametri costituzionali evocati (ordinanza n. 351 del 2002) ed ha
anzi indicato quale momento della propria decisione una data
anteriore all'entrata in vigore della citata legge costituzionale,
richiamando altresì testualmente, per la concreta prospettazione
delle censure, il contenuto di una sua precedente ordinanza di
rimessione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge
della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di
valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di
tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico
integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria -
sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:412 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte