Ordinanza n. 413/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 17/1983
- art. 9legge 79/1983
usata come parametro
- art. 41Costituzione
- art. 3legge 17/1983
- art. 4legge 17/1983
- art. 35legge 17/1983
citata
- art. 3legge 79/1983
- art. 4legge 79/1983
- art. 35legge 79/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, nel testo modificato dalla legge 25
marzo 1983, n. 79 (Norme urgenti in materia di assunzioni
obbligatorie) promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal
Pretore di Lodi, iscritta al n. 1242 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo al rifiuto di
assunzione di un lavoratore invalido, avviato obbligatoriamente (in
data primo luglio 1983) al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n. 482, da parte di una società in amministrazione controllata (e
poi, dal 2 gennaio 1984, in Cassa integrazione guadagni), il Pretore
di Lodi ha sollevato, su richiesta di parte, questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35,
comma primo, e 41 Cost., dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n.
79, nella parte in cui non estende la sospensione dell'obbligo di
assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 anche alle imprese in
amministrazione controllata;
che il giudice a quo ha osservato che l'art. 9 del decreto-legge
citato, che sospende gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968
nei confronti delle imprese impegnate in processi di
ristrutturazione, conversione, riorganizzazione produttiva o soggette
ad amministrazione straordinaria, o per le quali sia stata accertata
dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento
straordinario, o ancora se vi siano interventi della Cassa
integrazioni guadagni, non può essere fatto oggetto di una
interpretazione che ricomprenda nel suo ambito anche la fattispecie
delle imprese in amministrazione controllata, specie a fronte della
soppressione, in sede di conversione, dell'inciso relativo
all'estensione dell'esonero alle imprese "comunque in crisi";
che secondo il giudice a quo la normativa in esame concede
benefici ad alcune aziende non sulla base di identiche situazioni di
difficoltà, bensì di requisiti soggettivi di dimensioni e di
tipologia dei debiti, risultando escluse da tali benefici aziende che
si trovano nelle medesime difficoltà economiche, accertate peraltro
dall'autorità giudiziaria;
che è intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, instando per
l'infondatezza della questione;
Considerato che, secondo la giurisprudenza assolutamente
dominante, le cause di esonero dall'obbligo di assunzione di invalidi
debbono essere ritenute tassativamente elencate (e non potrebbe
essere altrimenti, stante la loro incidenza su una situazione
soggettiva costituzionalmente tutelata);
che, come emerge dall'andamento del dibattito parlamentare, la
ratio dell'esonero dall'obbligo di assunzione introdotto dalla norma
impugnata va ritrovata non nel favorire le imprese che si trovino in
un generico stato di difficoltà, bensì nell'agevolare, nell'ipotesi
dell'amministrazione straordinaria così come nelle altre ipotesi
considerate dalla norma, quei processi di riconversione industriale
che richiedono incisive misure di modificazione delle strutture
aziendali;
che, tale essendo la ratio della norma impugnata, analoga ratio
non ricorre nel caso della impresa per la quale sia stata disposta
l'amministrazione controllata, che presuppone solo una temporanea
difficoltà dell'imprenditore ad adempiere le proprie obbligazioni,
difficoltà che si ritiene superabile attraverso l'ordinaria
gestione, pur se sotto il controllo degli organi di procedura,
cosicché non è dato operare una significativa comparazione fra le
due ipotesi;
che pertanto la questione va ritenuta manifestamente non fondata
sotto tutti i profili evidenziati dal giudice
a quo;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito in legge, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.
79, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, comma primo, e 41
Cost., dal Pretore di Lodi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte