Ordinanza n. 413/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del
codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale,
promossi con n. 3 ordinanze emesse il 3 marzo (n. 2 ordinanze) ed il
13 febbraio 1998 dal pretoredi Siracusa, rispettivamente iscritte ai
nn. 307, 308 e 328 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 19, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due identiche ordinanze il pretore di Siracusa ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445
del codice di procedura penale e 168 del codice penale, nella parte
in cui prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione,
che la sentenza di applicazione della pena non è titolo per la
revoca della sospensione condizionale della pena, in relazione agli
artt. 3, 13, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27,
primo, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102, secondo comma,
111, primo comma, della Costituzione;
che in entrambi i procedimenti il rimettente premette di essere
stato investito quale giudice dell'esecuzione di richiesta di revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa con
una prima sentenza di applicazione della pena, dopo che era passata
in giudicato una seconda sentenza di applicazione della pena per un
reato commesso entro i cinque anni dalla prima condanna;
che il giudice a quo, rilevato che, alla stregua del "diritto
vivente" affermato da due recenti sentenze delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, non è possibile accogliere la richiesta di
revoca avanzata dal pubblico ministero, precisa di non ignorare le
recenti ordinanze della Corte costituzionale che hanno ritenuto
analoghe questioni di legittimità costituzionale inammissibili, in
quanto comporterebbero un intervento additivo in malam partem, ma
chiede a questa Corte di prendere nuovamente in considerazione le
censure in riferimento agli ulteriori parametri sopra indicati;
che, in particolare, il rimettente lamenta la violazione:
dell'art. 3 Cost., in quanto è irragionevole che, in caso di
soggetti che abbiano commesso i medesimi reati e ai quali sia stata
applicata la medesima pena, la revoca del beneficio della sospensione
condizionale della pena operi solo nei confronti di chi sia stato
giudicato con il rito ordinario;
degli artt. 13, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.,
perché, stando all'orientamento delle Sezioni Unite, con la sentenza
emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena verrebbe
applicata a persona non riconosciuta autore di un reato;
dell'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto l'applicazione
della pena conseguirebbe ad un fatto che, peraltro, non si sa se sia
stato effettivamente commesso;
dell'art. 27, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto
l'applicazione della pena in mancanza di un giudizio positivo di
responsabilità si pone in contrasto con i principi della
personalità della responsabilità penale, della presunzione di non
colpevolezza e dell'effetto rieducativo della sanzione, che
presuppone un soggetto colpevole;
dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto l'indipendenza
del giudice risulta vulnerata in caso di emanazione di una sentenza
vincolata all'accordo delle parti;
dell'art. 102, primo comma, Cost., perché l'istituto
dell'applicazione della pena subordina l'esercizio della funzione
giurisdizionale alla volontà delle parti;
dell'art. 111, primo comma, Cost., perché la sentenza di
applicazione della pena è carente di una effettiva motivazione;
che con altra ordinanza il pretore di Siracusa, chiamato ad
applicare la pena su richiesta delle parti in qualità di giudice del
dibattimento, ha sottoposto ad identiche censure gli artt. 168 cod.
pen. e 445 cod. proc. pen., impugnando altresì, in subordine, l'art.
444 cod. proc. pen;
che, al riguardo, il rimettente rileva che, ove la Corte ritenga
che "il diritto vivente" in tema di effetti della sentenza di
applicazione della pena non presenti vizi di legittimità
costituzionale, le censure debbono essere estese all'intero rito
alternativo del patteggiamento;
che nei vari giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che, in relazione al contenuto pressoché identico
delle tre ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che il giudice a quo chiede alla Corte una pronuncia volta ad
integrare le cause di revoca di diritto della sospensione
condizionale della pena, tassativamente indicate dall'art. 168, primo
comma, cod. pen., in modo che la revoca operi anche a seguito della
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, così
riservando un trattamento deteriore per il condannato;
che identica questione è già stata dichiarata manifestamente
inammissibile con l'ordinanza n. 297 del 1997, in base al rilievo che
nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è
precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in materia penale
che si risolva in un trattamento deteriore per il condannato, sempre
che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria
e ingiustificata;
che, con particolare riferimento alle censure rivolte all'art.
444 cod. proc. pen., il rimettente vorrebbe sottoporre a giudizio di
costituzionalità l'intera disciplina dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti;
che analoga questione è già stata dichiarata manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 172 del 1998;
che, al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche
con specifico riferimento ai procedimenti speciali, che sono
inammissibili questioni formulate in termini tali da comportare
interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto
tali, rientranti nella sfera della discrezionalità del legislatore
(vedi da ultimo, per quanto concerne in particolare l'applicazione
della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza n. 399 del 1997);
che nelle ordinanze oggetto del presente giudizio, pur essendo
evocati ulteriori parametri costituzionali, non vengono prospettati
profili sostanzialmente nuovi, tali da indurre questa Corte a
rivedere le precedenti decisioni;
che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 444 e 445 del
codice di procedura penale e dell'art. 168 del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma,
24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo
comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, Cost.,
dal pretore di Siracusa, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte