Ordinanza n. 413/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace
di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis contro
la Prefettura di Belluno, iscritta al n. 218 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2001 il giudice di pace
di Feltre ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 24
e 42, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente assume che la predetta disposizione
normativa consentirebbe agli organi di polizia stradale di accertare,
tramite autovelox, il superamento dei limiti di velocità con valore
di prova legale assoluta senza contestuale attribuzione di adeguati
strumenti difensivi ai singoli automobilisti;
che - sempre secondo il giudice a quo - non sarebbe, infatti,
previsto alcun obbligo a carico delle case costruttrici di installare
a bordo di moto e autoveicoli dispositivi che permettano una idonea e
precisa misurazione tachimetrica della velocità di circolazione, con
conseguente violazione:
a) del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione), "difettando la parità di presupposti accertativi e di
controllo in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione"; b)
del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), non essendo
l'automobilista posto nella condizione di potere adeguatamente
contraddire alle contestazioni mosse dalle competenti forze
dell'ordine;
c) del diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione),
per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendosi -
sostiene testualmente il giudice rimettente - circolare nei limiti
delle velocità consentite con esatta cognizione di causa";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri deducendo, in via preliminare, l'erroneo riferimento
all'art. 142 del codice della strada poiché detta norma fisserebbe i
limiti e le relative sanzioni in caso di loro inosservanza e non
anche le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli,
disciplinate, invece, dall'art. 71 del codice della strada;
che, nel merito, la difesa erariale, osserva che:
1) la direttiva comunitaria n. 75/443 CEE (come modificata
dalla direttiva n. 97/39/CEE), applicata in Italia dal 1 gennaio
1978, avrebbe stabilito che non possono essere immessi nel mercato
veicoli con tachimetri non rispondenti a determinate caratteristiche
tecniche; l'art. 345 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento
di esecuzione del codice della strada) ed il d.m. 29 ottobre 1997 del
Ministero dei lavori pubblici prevedono, in proposito, che,
nell'utilizzo delle apparecchiature per l'accertamento
dell'osservanza dei limiti di velocità, sia applicata al valore
rilevato una riduzione del 5;
2) l'art. 142 censurato non violerebbe:
a) il diritto di difesa, atteso che non attribuisce alle
risultanze dell'accertamento effettuato tramite autovelox valenza di
piena prova qualificando dette risultanze mere "fonti di prova";
b) il principio di eguaglianza, considerata la diversità
delle situazioni comparate (da un lato chi è tenuto all'osservanza
di una norma, dall'altro chi è chiamato ad accertarne l'eventuale
violazione);
c) il diritto di proprietà, il quale può essere
limitato per la salvaguardia di altri valori aventi anch'essi
rilevanza costituzionale qual è, nel caso di specie, il valore della
vita umana tutelato mediante la previsione dei limiti di velocità
nella circolazione automobilistica.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica né
l'oggetto né i termini della controversia in corso e non contiene
alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione
sollevata, nonché sul rapporto tra la norma denunciata e la
definizione del giudizio, di cui non viene neppure precisato il
contenuto della domanda e le ragioni per le quali si dovrebbe fare
applicazione della stessa norma denunciata;
che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
accessorie dei veicoli non sono disciplinate dalla disposizione
censurata;
che nell'ordinanza di rimessione non risulta neppure alcuna
indicazione dei mezzi di prova che le parti intendevano alligare, né
alcuna valutazione sull'asserito presupposto di valore vincolante
delle risultanze delle apparecchiature omologate e delle altre "fonti
di prova" indicate nel comma 6 della norma denunciata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 142 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della
Costituzione, con ordinanza indicata in epigrafe del giudice di pace
di Feltre.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte