Ordinanza n. 414/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 2legge 175/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal
Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1986
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 prima
serie speciale dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, nel giudizio di appello
proposto dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
degli avvocati e procuratori contro l'avv. Arturo Schena, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 22 maggio 1986, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, Cost., dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576 (Riforma del sistema previdenziale forense), ravvisando
disparità di trattamento tra avvocati che hanno maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia nel vigore della normativa dettata con la
suindicata disposizione, ed avvocati che hanno maturato tale diritto
nel vigore della normativa successivamente introdotta con l'art. 2
della legge 2 maggio 1983, n. 175, che prevede modalità di
liquidazione della pensione più favorevoli;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissibilità della questione o, in subordine, la sua non
fondatezza;
Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione
sulla rilevanza della questione poiché non fornisce alcuna
indicazione sulla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;
che, d'altra parte, la questione, pur riguardando formalmente
l'art. 2 della legge n. 576 del 1980, finisce con l'incidere sulla
disciplina concernente la successione nel tempo della legge n. 175
del 1983 rispetto alla suindicata legge n. 576 del 1980, senza che il
riferimento al princìpio di eguaglianza valga a sostanziare censure
diverse da quelle riferibili alla intervenuta innovazione normativa e
alla non retroattività della medesima, vale a dire a scelte
rientranti nella insindacabile discrezionalità del legislatore (cfr.
sent. n. 132 del 1984);
che, sotto entrambi i profili considerati, la questione è
pertanto manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), promossa, in riferimento
agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Sondrio,
con ordinanza emessa il 22 maggio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte