Ordinanza n. 414/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 544/1988
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra Tabarretti Torindo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Peschieri Bruno nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di due analoghi procedimenti civili
vertenti tra titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo
1968 e I.N.P.S., il Pretore di Macerata, con ordinanza del 31 gennaio
1990 (r.o. n. 249/90), e il Pretore di Bologna, con ordinanza dell'8
febbraio 1990 (r.o. n. 257/90), hanno sollevato una questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, della norma (art. 6, primo comma, della legge 29
dicembre 1988, n. 544) che estende anche ai titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 la maggiorazione a favore degli
ex-combattenti - prima riconosciuta (art. 6, secondo comma, legge n.
140 del 1985) solo ai titolari di pensione con decorrenza posteriore
a quella data - con effetto dal 1° gennaio 1989 e non già dal 1°
gennaio 1985, come previsto per questi ultimi pensionati: di qui
un'ingiustificata disparità di trattamento dei primi, esclusi dal
godimento della maggiorazione nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31
dicembre 1988, ed ammessi, per il tempo successivo, alla fruizione di
una maggiorazione diversa a causa della differente data di
riferimento per la perequazione automatica. Il Pretore di Macerata
impugna il solo art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n.
544; il Pretore di Bologna invece impugna il combinato disposto
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
Che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, chiede che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata. A tal fine, sottolinea come la questione, per quanto
attiene alla diversa decorrenza del beneficio per le due categorie
poste a raffronto, debba considerarsi risolta dalla sentenza di
rigetto di questa Corte n. 101 del 1990, ed osserva, quanto alla
pretesa differenza dell'importo della maggiorazione fruibile
rispettivamente dalle categorie suddette, che tale maggiorazione è
riconosciuta per entrambe nella identica misura fissa di lire
trentamila mensili e che, comunque, nelle leggi impugnate non risulta
alcuna diversità di trattamento che non sia quella riconnessa alla
data di decorrenza della maggiorazione stessa;
Che nel giudizio instaurato dall'ordinanza del Pretore di Bologna
si è costituito Bruno Peschieri, chiedendo che sia pronunziata
l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata.
Considerato che, attesa la sostanziale identità delle questioni, i
giudizi debbono essere riuniti;
Che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in effetti
ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alle presenti,
giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore
del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova
categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989, senza
estenderla retroattivamente;
Che le censure attuali debbono ritenersi manifestamente infondate,
perché gli argomenti ora prospettati sono sostanzialmente identici a
quelli già disattesi dalla suddetta sentenza, mentre il problema
della differente misura del beneficio non si pone, essendo esso
riconosciuto in identico importo fisso mensile ad entrambe le
categorie di pensionati poste a raffronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre
1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), e del combinato disposto di tale
disposizione e dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, rispettivamente dal
Pretore di Macerata e dal Pretore di Bologna con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte