Ordinanza n. 414/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 686 del codice
di procedura penale e dell'art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni del processo penale a carico
di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile
1999 dalla Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni nel
procedimento penale a carico di n. P. ed altri, iscritta al n. 430
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, Sezione per i
minorenni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 686
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
l'iscrizione al casellario giudiziale "non abbia luogo allorquando la
sentenza di cui all'art 26 d.P.R. n. 448 del 1988 sia collegata alla
sussistenza di una causa di non imputabilità ex lege, quale quella
relativa al minore infraquattordicenne, la quale rende impossibile,
ab inizio la costituzione di un valido rapporto processuale";
che a tal proposito il giudice a quo ha premesso, in fatto,
di essere stato investito a seguito di appello proposto avverso
sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale per i minorenni aveva pronunciato nei confronti di
alcuni imputati infraquattordicenni sentenza di non luogo a
procedere, a norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988,
trattandosi di persone non imputabili;
che a parere del giudice rimettente la disciplina impugnata
comprometterebbe gli indicati parametri in quanto, prescindendo la
pronuncia da iscrivere nel casellario giudiziale da qualsiasi
accertamento sul fatto e sulla responsabilità, si determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra il minore
infraquattordicenne, che in ogni caso sopporterebbe l'iscrizione
della pronuncia anche se, in ipotesi, sia del tutto estraneo
all'addebito, e l'imputato maggiore di tale età, il quale, al
contrario, non vedrebbe preclusa la possibilità di dimostrare
l'infondatezza dell'accusa;
che nel giudizio non ha spiegato atto di intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri né si sono costituite le parti
private.
Considerato che nella specie il giudice a quo è chiamato a
decidere su appello proposto avverso sentenza con la quale il giudice
per le indagini preliminari ha dichiarato, a norma dell'art. 26 del
d.P.R. n. 448 del 1988, non luogo a procedere per difetto di
imputabilità nei confronti di alcuni imputati infraquattordicenni;
che pertanto - anche a voler prescindere dalla omessa
motivazione circa le ragioni per le quali la Corte rimettente ritiene
nel caso in esame esperibile il gravame dell'appello e non soltanto
il ricorso per cassazione - la questione sollevata è palesemente
priva del requisito della rilevanza, considerato che il giudice della
impugnazione di merito non può in nessun caso ritenersi investito
della applicazione di una disciplina che - come quella relativa alle
iscrizioni nel casellario giudiziale - ontologicamente presuppone la
intervenuta irrevocabilità della sentenza da iscrivere;
che i profili censurati dalla Corte rimettente potranno
dunque venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto
in executivis, fase questa, nella quale è approntato, ad opera
dell'art. 690 cod. proc. pen., uno specifico rimedio in tema di
questioni concernenti le iscrizioni e i certificati;
che, di conseguenza, la questione proposta è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 686 del codice di procedura
penale e 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di appello di Salerno, sezione per i minorenni, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:414 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte