Art. 26
[1]Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
[2]1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti