Ordinanza n. 415/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 3legge 233/1990
- art. 16legge 233/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal Tribunale di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Ferrari Luciana e l'INPS, iscritta
al n. 111 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visti gli atti di costituzione di Ferrari Luciana e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Silvano Piccininno per Ferrari Luciana e Carlo
De Angelis per l'INPS.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la
sentenza con cui il pretore di Mantova aveva respinto una domanda
rivolta all'INPS per il ricalcolo dell'importo della pensione di
anzianità sulla base della sola contribuzione obbligatoria, il
Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997, questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione - dell'art. 3,
ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella
parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista (derivante,
nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori - dal 1953 al 1973
- e volontari - dal 1973 al 1985 - versati nella gestione dei
lavoratori dipendenti, con quelli obbligatori, versati dal 1975 nella
gestione degli esercenti commerciali), non prevede che la pensione di
anzianità, liquidata dalla gestione commercianti, debba essere
calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori
dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora
ciò porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato;
che il rimettente - esclusa l'applicabilità della sentenza della
Corte costituzionale n. 428 del 1992 perché relativa ad un caso di
pensione liquidata dalla gestione dei lavoratori dipendenti e non
già, come nella specie, dalla gestione degli esercenti commerciali -
rileva che, tenendo conto dei contributi volontari nella gestione dei
lavoratori dipendenti, ai sensi del citato art. 3, ottavo comma,
della legge n. 297 del 1982, richiamato dall'art. 16 della legge 2
agosto 1990, n. 233, si ottiene (secondo quanto emerso da una
consulenza tecnica di ufficio) un assegno pensionistico di importo
inferiore a quello calcolato sulla base delle sole contribuzioni
obbligatorie; donde il prospettato dubbio di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate, sotto il profilo
dell'irragionevolezza di una disciplina comportante una riduzione
della pensione a fronte di un maggior apporto contributivo
(volontario);
che si sono costituite in giudizio le parti, sottolineando
entrambe l'identità con la questione decisa da questa Corte con la
sentenza n. 201 del 1999.
Considerato che, con le pronunce n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994,
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
norma denunciata, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di
minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse
liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli
sulla base della precedente anzianità contributiva minima;
che, con la sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza di
rimessione in esame), questa Corte ha altresì chiarito che le
modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di
cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non sono
influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione
assicurativa mista (art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233);
che, com'è incontroverso, nella specie l'assicurata ha raggiunto
l'anzianità contributiva minima già in virtù dei soli contributi
obbligatori, per cui la presente questione non si differenzia da
quella dichiarata infondata con detta sentenza n. 201 del 1999, in
relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte