Ordinanza n. 415/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34Legge sull’adozione
- art. 34legge 476/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e
35, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di adozione di minori stranieri) [recte: degli artt. 34, comma 2, e
35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del
minore ad una famiglia), così come modificati dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri)],
promossi con ordinanze emesse il 30 maggio (n. 4 ordinanze), il
18 luglio (n. 3 ordinanze), il 25 luglio (n. 4 ordinanze), il
18 luglio, il 25 luglio (n. 7 ordinanze) e il 18 luglio 2001 dal
Tribunale per i minorenni dell'Aquila rispettivamente iscritte ai
nn. 647, 648, 649, 698, 794, 795, 796, 797, 867, 868, 869, 870, 918,
919, 920, 921, 922, 923, 924, e 925 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38, 40,
43 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, con venti
ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della
legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri), nella parte in cui non prevedono, per l'adozione
internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un
anno quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia e
dei minori;
che il giudice rimettente è investito dell'esame di domande
di genitori adottivi volte ad ottenere la trascrizione nei registri
dello stato civile di provvedimenti stranieri di adozione di minori,
pronunciati dalle autorità dei Paesi di provenienza degli stessi;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che, solo qualora si ritenga che l'affido preadottivo non
costituisca un principio fondamentale del nostro diritto, il
tribunale può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero
di adozione perché, in caso contrario, il giudice dovrebbe
"continuare a manipolare il provvedimento straniero, riconoscendolo
efficace come affidamento preadottivo";
che il rimettente rileva come la legge n. 476 del 1998 abbia
profondamente innovato la materia dell'adozione internazionale,
prevedendo il riconoscimento diretto dei provvedimenti stranieri che,
nella disciplina originaria della legge n. 184 del 1983, non avevano
efficacia nel nostro ordinamento, ma costituivano il presupposto di
fatto del provvedimento del giudice italiano all'esito del periodo di
affidamento preadottivo prescritto dalla legge;
che, secondo il giudice a quo, essendo controverso se il
provvedimento straniero abbia o meno efficacia automatica in Italia
ai sensi degli artt. 64, 65 e segg. della legge 31 maggio 1995,
n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato), non può essere sostenuta la tesi dell'efficacia diretta
dal momento che la legge impone al tribunale di verificare la
sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione
dell'Aia e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei
minori, con un controllo effettivo e non solo formale;
che, secondo il giudice a quo, non avendo il provvedimento di
adozione straniero efficacia automatica, resta da chiedersi se, fra i
principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei
minori italiano, sia da ricomprendere anche l'anno di affidamento
preadottivo del minore, previsto ora solo per la adozione nazionale;
che, ad avviso del collegio rimettente, scopo
dell'affidamento preadottivo è quello di verificare in concreto il
buon esito dell'inserimento del minore nella famiglia adottiva, al
fine di consentire la successiva emissione del provvedimento adottivo
vero e proprio, verifica necessaria per ogni adozione legittimante,
nazionale o internazionale, ed ancor più indispensabile per
l'adozione di un minore di "diversa etnia, dalle diverse
caratteristiche somatiche e biopsichiche", che vive l'avulsione dal
suo ambiente e il traumatico inserimento in un contesto sociale
completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni;
che, secondo il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, la
scelta del legislatore di non prevedere un periodo di affidamento
preadottivo per l'adozione internazionale sarebbe quindi "illogica ed
assurda", introdurrebbe una "disarmonia nel sistema" e produrrebbe
"un'odiosa e perniciosa" discriminazione a danno del minore straniero
adottabile rispetto a quello italiano;
che il legislatore si sarebbe reso conto di tali disarmonie
ed avrebbe perciò previsto (art. 34, comma 2, legge cit.)
l'assistenza da parte dei servizi degli enti locali e degli enti
autorizzati, per almeno un anno, a favore degli affidatari, dei
genitori adottivi e dei minori, assistenza che, venendo però
prestata solo se richiesta dagli interessati, non equivale ad un
affidamento preadottivo e che non presenta alcuna utilità dopo che
l'adozione avvenuta all'estero viene trascritta sui registri dello
stato civile, atto quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 27 della
legge, rende il minore figlio legittimo, a tutti gli effetti, della
coppia adottante;
che quest'ultima circostanza, sempre secondo il giudice a
quo, rende impossibile, in caso di fallimento dell'adozione,
procedere ad un nuovo affidamento preadottivo e costringe il
tribunale ad iniziare la più complessa procedura per la
dichiarazione dello stato di adottabilità, solo in esito alla quale
sono possibili nuovi affidamenti preadottivi;
che, quanto alla previsione dell'art. 35, comma 6, lettera
e), della legge - che dispone che il tribunale per i minorenni non
può ordinare la trascrizione del provvedimento quando l'inserimento
del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo
interesse - si tratterebbe di una disposizione priva di effetto
pratico, dal momento che, avendo il legislatore scelto di non
prevedere l'affidamento preadottivo di un anno, il giudice non
potrebbe rifiutare la trascrizione del provvedimento straniero nei
registri dello stato civile quando vi sia (come nei casi all'esame
del Tribunale per i minorenni dell'Aquila) richiesta di immediata
trascrizione da parte degli interessati;
che secondo il giudice a quo non può sostenersi che
l'adozione nazionale e quella internazionale riguardano situazioni
diverse, dal momento che la situazione di fatto (difficoltà di
inserimento di un minore adottabile in una famiglia estranea) è la
stessa nei due modelli di adozione;
che, pur considerando che la Corte, con l'ordinanza n. 192
del 2001, ha affermato che rientra nella discrezionalità del
legislatore la possibilità di disciplinare diversamente i
procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale, il rimettente
ritiene che detto principio non sia invocabile nel caso di specie,
atteso che il periodo di affidamento preadottivo di un anno è un
requisito sostanziale, che costituisce un principio generale
dell'ordinamento nazionale e non una disposizione di carattere
processuale;
che sarebbe privo di pregio anche il rilievo che gli
ordinamenti stranieri non prevedono, in genere, l'affidamento
preadottivo, poiché per il riconoscimento del provvedimento
straniero è sempre necessaria la non contrarietà dello stesso ai
principi fondamentali del nostro ordinamento;
che il rimettente rileva che la disparità di trattamento
appare ancor più "evidente, innegabile ed incomprensibile" quando si
consideri che l'affidamento preadottivo è tuttora previsto, oltre
che per le adozioni nazionali, anche per le adozioni internazionali
di minori adottandi a norma dell'art. 37-bis della legge e per i
minori stranieri trasferiti in Italia in forza di un provvedimento
non di adozione ma di affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, della legge;
che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale è
intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,
l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di voler
dichiarare la questione infondata;
che secondo la difesa erariale, dopo l'emanazione della legge
di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio
1993, l'affidamento preadottivo non costituisce più un principio
fondamentale del diritto di famiglia e dei minori dello Stato e
neppure un principio di ordine pubblico internazionale, dal momento
che gli ordinamenti stranieri non conoscono tale istituto;
che il legislatore, avendo inteso dare piena e puntuale
attuazione alla Convenzione, ha previsto il riconoscimento diretto in
Italia del provvedimento straniero, con gli stessi effetti che esso
ha nello Stato di provenienza del minore, operando una scelta
obbligata che, ove modificata, determinerebbe gravissime conseguenze
nei rapporti con gli altri Stati contraenti e minerebbe la stessa
coerenza del sistema convenzionale;
che l'Avvocatura ricorda poi come, prima della ratifica della
Convenzione, alcuni Paesi non avessero mai disposto adozioni a favore
di cittadini italiani proprio perché il provvedimento emesso
all'estero non veniva riconosciuto automaticamente in Italia;
che ad avviso dell'Avvocatura non vi è alcuna disparità di
trattamento fra minori adottati in Italia e all'estero, ma solamente
una diversità della disciplina applicabile ai due casi, trovando
fondamento, il riconoscimento del provvedimento emesso all'estero,
anche nella legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale, all'art. 66,
prevede che i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
siano riconosciuti senza ricorso ad alcun procedimento;
che il legislatore, avendo previsto una particolare
procedura, comprendente due verifiche ad opera della Commissione per
le adozioni internazionali, ha voluto evitare l'applicazione della
disciplina generale di cui all'art. 67 della legge n. 218 del 1995 e
la possibilità di una azione di contestazione, sine die, del
provvedimento straniero mediante ricorso alla corte d'appello, ciò
che avrebbe comportato rischi gravissimi derivanti da un possibile
rifiuto tardivo del riconoscimento del provvedimento straniero di
adozione;
che l'Avvocatura, ritenuto che il sistema delineato dal
legislatore sia tale da corrispondere ad una adeguata difesa
dell'interesse del minore adottato, sottolinea come il richiamo,
nelle ordinanze di rimessione, all'art. 37-bis della legge risulti
improprio, posto che il minore autorizzato dalla commissione
all'ingresso nel territorio dello Stato non si trova in situazione di
abbandono, ma è già stato adottato, è figlio di cittadini italiani
- e cittadino egli stesso - per effetto di un regolare e definitivo
provvedimento emesso dall'autorità straniera competente, mentre la
sua situazione non è assimilabile a quella di un minore che si trovi
in situazione di abbandono in Italia e allo stesso non può essere
automaticamente esteso il periodo di affidamento preadottivo che nel
nostro Paese è previsto per l'adottabile e non per l'adottato;
che, rileva sempre l'Avvocatura, la legge ha previsto, per la
durata di un anno, una particolare forma di assistenza e vigilanza
sulle condizioni dei minori adottati all'estero da parte dei servizi
socio-sanitari e dell'ente autorizzato che ha assistito la coppia i
quali, anche quando non vi sia la richiesta dei genitori adottivi,
devono riferire in ogni caso al tribunale per i minorenni, ciò che
consente un eventuale intervento del giudice per i minori attraverso
tutti gli strumenti previsti dalle norme vigenti, compresi quelli in
materia di potestà e sino all'apertura di un nuovo procedimento di
adozione;
che l'Avvocatura ritiene perciò che la posizione del minore
adottato all'estero sia tutelata in misura più che adeguata, al pari
di quella del minore adottato in Italia, e che in tale quadro la
previsione di un periodo di affidamento preadottivo si porrebbe come
una contraddizione in termini e come contraria ad un principio
fondamentale di diritto internazionale privato, secondo il quale un
atto o un provvedimento giurisdizionale ben può essere riconosciuto
nell'ordinamento dello Stato e produrre gli effetti che
legittimamente produce in quello di origine.
Considerato che le ordinanze di rimessione all'esame della Corte
sono identiche nel loro contenuto e che tutti i giudizi di
legittimità costituzionale possono quindi essere riuniti per essere
decisi con un unico provvedimento;
che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e
6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri), nella parte in cui non prevedono, per l'adozione
internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un
anno quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia e
dei minori, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in
relazione agli artt. 22, 23 e 25 e all'art. 33, commi 1 e 2, della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) ed
agli artt. 37-bis e 35, comma 4, della stessa legge n. 476 del 1998,
poiché creano un'irragionevole disparità di trattamento tra il
minore adottato all'estero ed il minore adottato in Italia;
che le censure del rimettente, pur se letteralmente riferite
a disposizioni della legge n. 476 del 1998, risultano in realtà
appuntate contro i corrispondenti articoli della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificati o
introdotti ex novo dall'art. 3 della legge citata, che ha autorizzato
la ratifica della citata Convenzione;
che tale erronea indicazione delle disposizioni censurate non
si risolve in un vizio delle ordinanze di rimessione, essendo le
norme oggetto di censura agevolmente individuabili nel contesto della
motivazione delle stesse;
che questa Corte, sin dalle prime pronunce riguardanti le
norme sull'adozione internazionale disciplinata dalla legge n. 184
del 1983, ha sempre affermato che le due forme di adozione, nazionale
ed internazionale, pur essendo entrambe preordinate alla tutela del
minore in stato di abbandono ed avendo alcuni requisiti comuni, ben
possono essere disciplinate dal legislatore in modo diverso (sentenza
n. 536 del 1989; cfr. anche le sentenze n. 303 del 1996 e n. 10 del
1998, e da ultimo l'ordinanza n. 192 del 2001);
che, in particolare, la Corte ha affermato che le norme
italiane sull'adozione internazionale devono tenere conto della
necessità di favorire accordi tra gli Stati, volti alla creazione di
una disciplina uniforme che consenta all'adozione di "operare con
ampiezza", al fine di realizzare in concreto "obbiettivi di
solidarietà e collaborazione" coi Paesi di provenienza dei minori
che versano in condizioni di grave difficoltà (sentenza n. 536 del
1989);
che la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 476 del 1998,
sottoscritta e ratificata da un gran numero di Stati, costituisce un
atto di diritto internazionale che intende raggiungere l'obbiettivo
(auspicato da questa Corte con la sentenza n. 536 del 1989) di un
diritto internazionale uniforme nell'ambito di equi rapporti in
materia di adozione internazionale;
che la Convenzione citata, all'art. 24, prevede il principio
del riconoscimento dei provvedimenti di adozione pronunciati dalle
autorità dei Paesi di provenienza dei minori, da parte degli altri
Stati contraenti - salvo il caso in cui l'adozione risulti contraria
all'ordine pubblico interno e tenuto sempre conto del migliore
interesse del minore - e il legislatore nazionale, ratificando la
Convenzione con la legge n. 476 del 1998, ha recepito tale principio,
innovando il procedimento col quale viene data esecuzione in Italia
ai provvedimenti stranieri che, nel concorso di tutte le condizioni
richieste, non necessitano di un ulteriore periodo di affidamento
preadottivo in Italia;
che la legge di ratifica, in linea con le disposizioni
convenzionali, ha comunque previsto che l'efficacia diretta
nell'ordinamento interno dell'adozione pronunciata all'estero sia
subordinata ad una serie di adempimenti e controlli - l'obbligo per i
genitori adottivi, preventivamente dichiarati idonei, di rivolgersi
esclusivamente ad uno degli enti autorizzati, la non contrarietà ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia
e dei minori, la certificazione di conformità dell'adozione alla
Convenzione e l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza del
minore rilasciate dalla Commissione per le adozioni internazionali -
tali da comportare una verifica, da parte del giudice italiano,
effettiva e non limitata ad aspetti solamente formali, in ordine ai
presupposti richiesti per il riconoscimento ed alla regolarità della
procedura;
che nessuna disparità di trattamento sussiste perciò tra le
norme relative al procedimento previsto per l'adozione nazionale e
quelle che regolano il riconoscimento dell'adozione pronunciata
all'estero, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza di
questa Corte, che il legislatore ha ampia discrezionalità nel
prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione;
che il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato
dalle disposizioni censurate dal tribunale per i minorenni
rimettente, pur in assenza di un periodo di affidamento preadottivo
in Italia, la cui previsione, del resto, verrebbe a porsi in
insanabile contrasto con la Convenzione e con lo stesso sistema del
diritto internazionale privato;
che nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale
principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori
l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in
Italia per il minore adottato all'estero;
che le questioni sollevate risultano perciò manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e
6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in
tema di adozione di minori stranieri), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
dell'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte