Ordinanza n. 416/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80-bisTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 142legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), introdotto con l'art. 142 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con
ordinanze emesse il 15 marzo 1985 e il 17 maggio 1985 dal Pretore di
Novafeltria, iscritte rispettivamente ai nn. 520 e 772 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, e n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Novafeltria, con due ordinanze del 15
marzo e del 17 maggio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art.
27, terzo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto dall'art. 142
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede "la
confisca obbligatoria del mezzo condotto da persona sprovvista della
relativa patente";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
e che il giudice a quo ha omesso qualsiasi motivazione sia in
punto di rilevanza sia in punto di non manifesta infondatezza, così
eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre
nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da
ultimo, ordinanze n. 9, n. 22, n. 35, n. 151 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27,
terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Novafeltria con le
due ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte