Ordinanza n. 418/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/12/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 309d.lgs. 271/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi
con ordinanze emesse il 24 gennaio (n. 2 ordinanze) ed il 9 febbraio
1994 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti di riesame nei
confronti di Moretti Gigino, Mastini Paride e Ceccagnoli Italo,
iscritte ai nn. 257, 258 e 312 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20 e 23,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Moretti Gigino nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con tre ordinanze di identico tenore, pronunciate nel
corso dei procedimenti per il riesame dei mandati di cattura emessi
dal giudice istruttore nei confronti di Mastini Paride, Moretti
Gigino e Ceccagnoli Italo, il Tribunale di Venezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella
parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice
procedura penale, il quale, nei procedimenti che proseguono con il
rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai sensi dell'art.
127 codice procedura penale) di dare al difensore dell'imputato
avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia
del deposito degli atti in cancelleria;
che i procedimenti in questione proseguono, invece, con le norme
del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle
disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai
procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà
personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del
nuovo codice);
che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui
al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già
citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti
che proseguono con il vecchio rito;
che, secondo il giudice a quo, la disciplina applicabile al caso
di specie, costituita dagli artt. 263- bis e 263- ter codice
procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in
quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il
suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilità è vietata
(onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la
confutazione di ciò che da essi risulta, sia attraverso la prova di
ciò che non vi risulta);
che, inoltre, essa farebbe sì che due fatti identici, commessi
nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o
dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero
irragionevolmente trattati in modo difformi, tanto più che
l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato
dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali,
quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima
delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;
che altra ipotesi di illegittimità costituzionale è possibile
cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore
delegato ha previsto la sopravvivenza degli artt. 263- bis e 263-ter,
i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del nuovo
codice contenuti, nella materia de qua, nell'art. 309 codice
procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da
farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;
che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale
dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare
avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di
fiducia) e senza che siano stati messi a disposizione della difesa
gli atti depositati in cancelleria, mentre l'accoglimento
permetterebbe di fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei
ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, in linea subordinata, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte è
identica a quella già decisa con la sentenza n. 373 del 1994, ed è
priva di nuove e ulteriori argomentazioni a sostegno del suo
accoglimento;
che, pertanto, previa riunione dei giudizi, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 250 e 245 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Venezia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte