Ordinanza n. 418/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/10/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 604/1954
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative
alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà
contadina), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla
Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto
da Salvatori Flavio contro l'Ufficio del registro di Camerino,
iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 1° ottobre 1999 la Commissione
tributaria provinciale di Macerata - adi'ta da un contribuente che ha
impugnato l'atto, emesso dall'Ufficio del registro di Camerino, di
liquidazione dell'imposta principale di registro riferita alla
registrazione di una sentenza dichiarativa dell'acquisto di immobile
per usucapione ventennale - ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n.604
(Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a
favore della piccola proprietà contadina), nella parte in cui non
contempla anche gli acquisti a titolo originario (per usucapione) tra
le fattispecie (consistenti in acquisti a titolo derivativo)
considerate dalle agevolazioni fiscali previste a sostegno della
piccola proprietà contadina;
che la Commissione rimettente - pur ritenendo "auspicabile"
un'interpretazione estensiva delle agevolazioni suddette sì da
considerarle applicabili anche agli acquisti a titolo originario per
usucapione di immobili o diritti reali immobiliari funzionali alla
piccola proprietà contadina - ipotizza un'ingiustificata disparità
di trattamento tra il contribuente che, seppur munito dei requisiti
richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina, chieda la
registrazione di un acquisto a titolo originario ed altro
contribuente che, pur trovandosi nelle medesime circostanze di fatto,
abbia acquisito l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante
nelle fattispecie elencate dal citato art. 1, primo comma, della
legge n. 604 del 1954;
che analoga censura è mossa, con riferimento anche
all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo che sulla base della
mera diversità del titolo di acquisto (originario o derivativo), si
determinerebbe un'ingiustificata differenziazione della capacità
contributiva dei contribuenti che abbiano i requisiti di imprenditore
agricolo a titolo principale;
che infine, secondo la Commissione tributaria, la
disposizione censurata porrebbe un ingiustificato ostacolo
all'acquisto per usucapione della proprietà privata (art. 42 della
Costituzione);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che - pur essendo esatto il rilievo dell'Avvocatura
dello Stato secondo cui, come più volte affermato da questa Corte
(ordinanza n. 10 del 1999, sentenza n. 431 del 1997, ordinanza n. 113
del 1989), le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e
benefici tributari costituiscono il frutto di scelte discrezionali
del legislatore - deve preliminarmente rilevarsi il carattere
perplesso dell'ordinanza di rimessione, che, da una parte, accoglie
l'interpretazione stretta della disposizione censurata e d'altra
parte ne auspica un'interpretazione estensiva;
che il giudice rimettente non può rinunciare a portare a
compimento l'attività ermeneutica di interpretazione della
disposizione che intende censurare di illegittimità costituzionale
(ordinanze n. 54 del 1999 e n. 177 del 2000);
che tale prospettazione perplessa ed ancipite della
Commissione rimettente comporta la manifesta inammissibilità della
questione di costituzionalità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge
6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle
agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte