Ordinanza n. 419/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1002/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso
con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti
proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri,
iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana
Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa
Agricola "Valle del Dittaino" a r.l.;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove
norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo
impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio,
industria e agricoltura della Provincia, la quale "accerta
l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei
panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove
è stata chiesta l'autorizzazione";
che tale questione è stata sollevata in riferimento: a)
all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad
autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale
sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi
rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a più lunga
conservazione e, quindi, consumabile al di là di una sfera
territoriale localmente delimitata; b) all'art. 41 della
Costituzione, per la compressione così irrazionalmente posta
all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione
correlata alla utilità sociale, ostacolando essa la produzione di
pane da vendere fuori dall'ambito locale; c) all'art. 97 della
Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento
autorizzativo di autorità provinciale anche per l'esercizio di
un'attività industriale con rilievo nazionale e comunitario;
Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n.
63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base
dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la
ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio
dell'autorizzazione (densità dei panifici esistenti, volume della
produzione) attiene esclusivamente ad una realtà locale
territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale)
della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta
l'entità della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai
mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non
riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a
tali mercati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956,
n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), sollevata in riferimento
agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza del 13
luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:419 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte