Ordinanza n. 42/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 42legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
comma primo, della legge Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove
norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1980 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Cosentini Cristoforo ed altro contro il Comune di
Riposto ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno
1981;
2) ordinanza emessa il 28 agosto 1981 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Ditta Giuseppe Allegra contro Comune di Riposto ed
altre, iscritta n. 792 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1982,
3) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Poselli Margherita contro Sindaco del Comune di
Gravina, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982,
4) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dal TAR per la Sicilia sul
ricorso proposto da Di Giunta Agata contro Comune di Catania, iscritta
al n. 401 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Cosentini Cristoforo, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha
sollevato, con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981,28 agosto 1981 e
17 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma primo, della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35
("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.
42 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata -
attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei
loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare
provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione
provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una
disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per
essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti e
così finendosi con lo svuotare la proprietà privata da ogni garanzia;
rilevato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge
della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione
delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una
disposizione simile a quella adottata dalla norma impugnata - è stata
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione:
considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano
indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame, tenuto
conto che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la
dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto
procedimento" nell'espropriazione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto
1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per
l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"),
sollevata con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e
17 novembre 1981 del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, in
riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte