Ordinanza n. 42/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse l'11 e il 12 febbraio 1993 dal
Tribunale militare di Cagliari nei procedimenti penali a carico di
Deiana Maurizio e Rendina Michele Stefano ed altri, iscritte ai nn.
446 e 624 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 42, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Sisi Giuseppe ed altro, iscritta
al n. 480 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale
militare di Cagliari (ordinanze nn. 446 e 624 del 1993, di identico
tenore) ed il Tribunale di Firenze (ordinanza n. 480 del 1993)
dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato nei confronti di un
imputato sentenza di applicazione di pena concordata ai sensi
dell'art. 444 dello stesso codice a partecipare:
- al giudizio dibattimentale nei confronti di altro imputato la
cui posizione processuale sia inscindibilmente collegata a quella
dell'imputato già giudicato; ovvero:
- al giudizio abbreviato nei confronti di altri concorrenti nel
medesimo reato;
che secondo entrambi i predetti giudici sarebbero violati i
principi di soggezione soltanto alla legge e di imparzialità e
terzietà del giudice di cui agli artt. 101 e 25 della Costituzione,
e ad avviso del primo anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in
relazione alla direttiva di cui all'art. 2, n. 67, della legge delega
n. 81 del 1987;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le
questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto vertono su
questioni analoghe;
che questa Corte, con la sentenza n. 186 del 1992, ha già
escluso che contrasti con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione la
mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio a
carico degli altri concorrenti nel medesimo reato da parte del
giudice che nei confronti di uno di essi abbia pronunciato sentenza
di applicazione di pena concordata ex art. 444 del codice di
procedura penale: e ciò in quanto in tal caso manca il necessario
presupposto dell'identità dell'oggetto del giudizio, "perché alla
comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una
pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei
concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità,
devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto i profilo tanto
materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un
accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro";
che tanto meno tale presupposto si verifica nel caso -
prospettato dal Tribunale militare di Cagliari - in cui le posizioni
processuali di due imputati sono confliggenti e ad essi siano
contestati reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto ed
in danno reciproco;
che in particolare, in tale ipotesi - contrariamente a quanto
sostiene il giudice a quo - la sentenza di applicazione della pena
concordata nei confronti dell'uno non osta all'eventuale
riconoscimento, nei confronti dell'altro, dell'esimente della
legittima difesa militare;
che ai fini in esame non ha rilievo che il secondo giudizio sia
ordinario o abbreviato (cfr. sentenze nn. 401 del 1991 e 261 del
1992);
che la dedotta violazione dell'art. 101 della Costituzione non
ha motivazione autonoma ed è da escludere per le medesime ragioni
dianzi richiamate;
che, di conseguenza, le suddette questioni vanno dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale sollevate dal Tribunale militare di
Cagliari e dal Tribunale di Firenze - in riferimento,
rispettivamente, agli artt. 76, 77, 25 e 101 ed agli artt. 25 e 101
della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte