Corte costituzionale

Ordinanza n. 420/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/11/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 17d.P.R. 145/1981

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, terzo

comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21

dello stesso d.P.R. (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza

al volo per il traffico aereo generale), promosso con ordinanza

emessa il 15 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio sul ricorso proposto da De Tullio Osvaldo ed altro contro la

Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 200

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha

sollevato - con ordinanza del 15 ottobre 1992, pervenuta a questa

Corte il 14 aprile 1993 - questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 17,

terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art.

21 dello stesso d.P.R., "nella parte in cui viene prevista la

possibilità che le funzioni di revisore dei conti presso l'Azienda

autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale vengano

prestate a titolo gratuito";

che il remittente premette che, ai sensi della norma impugnata,

i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato

(come i ricorrenti nel giudizio a quo) sono collocati fuori del ruolo

organico di appartenenza e percepiscono, in aggiunta alla normale

retribuzione, non già gli emolumenti pur previsti - mediante rinvio

ad apposito d.P.R. - dal primo comma dello stesso art. 17, ma

soltanto la eventuale differenza tra il trattamento goduto

nell'amministrazione di provenienza e quello spettante in base al

menzionato d.P.R., con la conseguenza che, quando il primo sia

superiore al secondo (come avviene nella fattispecie), i revisori

prestano la propria opera senza alcun compenso;

che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina viola i sopra

indicati parametri costituzionali in primo luogo per irrazionale

disparità di trattamento rispetto ad una serie di altre analoghe

fattispecie il cui regime normativo prevede (o comunque non esclude)

un compenso specifico per i membri di collegi di revisori dei conti,

pur se dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati fuori ruolo;

che, in particolare, mentre appare evidente la discriminazione

con riferimento al regime previsto per il collegio dei revisori dei

conti della Cassa depositi e prestiti, la cui situazione è del tutto

speculare a quella in esame, anche in ordine ad altre fattispecie

richiamate (collegio dei revisori dell'Agenzia spaziale italiana,

dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, delle

Università degli studi, ecc.) la disparità di trattamento non è

giustificata, in quanto le stesse costituiscono espressione di un

principio normativo in base al quale all'impiegato pubblico collocato

fuori ruolo per adempiere a funzioni di revisione o controllo viene

riconosciuto (anche implicitamente) il diritto ad uno specifico

emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di

provenienza;

che, in secondo luogo, prosegue il remittente, è ravvisabile

una disparità di trattamento irrazionale anche all'interno del

collegio dei revisori in esame, in quanto, a causa del particolare

meccanismo previsto dalla norma impugnata, a parità di funzioni

svolte si vengono a privilegiare i membri che hanno un trattamento

economico di provenienza di importo inferiore;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione - in

quanto il remittente chiede una sentenza additiva invasiva della

discrezionalità del legislatore, con violazione nella specie, anche

dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione -, concludendo, in

subordine, per l'infondatezza della medesima;

Considerato che l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato

deve essere respinta, in quanto nella richiesta del giudice a quo -

tendente in sostanza ad ottenere che, attraverso l'eliminazione del

particolare meccanismo previsto dalla norma impugnata, il compenso

per l'opera svolta dai ricorrenti sia comunque corrisposto

integralmente - non si rinviene alcun motivo di inammissibilità,

risultando, d'altro canto, del tutto inconferente il riferimento

all'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

che la questione si rivela chiaramente non fondata sotto

entrambi i profili prospettati;

che, invero, rispetto alle discipline richiamate dal remittente,

relative a collegi di revisori dei conti di altri enti, non può

ritenersi che il legislatore, nell'ambito della sua sfera di

discrezionalità, abbia introdotto nella fattispecie in esame

un'irragionevole disparità di trattamento, in quanto trattasi di

situazioni certamente non identiche e, d'altro canto, inidonee ad

integrare - contrariamente a quanto afferma il giudice a quo - un

asserito principio generale in materia, cui la norma impugnata

avrebbe ingiustificatamente derogato;

che, del resto, poiché la normativa in esame prevede in

astratto la corresponsione di un compenso, la censura si incentra

essenzialmente sul sistema di calcolo degli emolumenti, che

effettivamente può portare (come avviene per i ricorrenti nel

giudizio a quo) ad un azzeramento del compenso aggiuntivo qualora

l'ammontare della retribuzione percepita nell'amministrazione di

provenienza sia pari o superiore agli emolumenti spettanti in base al

d.P.R. cui rinvia il primo comma dell'art. 17 in questione;

che, tuttavia, tale meccanismo non determina alcuna irrazionale

disparità di trattamento all'interno del collegio, essendo

evidentemente ispirato - come riconosce lo stesso remittente -

proprio da un intento di perequazione del complessivo trattamento

economico dei componenti del collegio medesimo, i quali, essendo

collocati fuori ruolo, svolgono esclusivamente le eguali funzioni di

cui trattasi;

che, infine, quanto al riferimento all'art. 36 della

Costituzione, va ribadito il costante orientamento di questa Corte,

secondo cui il principio in esso affermato attiene alla retribuzione

considerata nel suo complesso e non alle singole componenti di questa

o alle prestazioni accessorie (cfr. sent. n. 314 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981,

n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per

il traffico aereo generale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte