Ordinanza n. 420/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1997
dal tribunale di Napoli - sezione per il riesame, sull'appello
proposto da D'Alessandro Michele, iscritta al n. 204 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il tribunale di Napoli, giudicando in sede di appello
ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale la Corte
di assise di Napoli aveva sospeso i termini di durata massima della
custodia cautelare e disposto per un tempo superiore a dieci giorni
il rinvio del dibattimento "per esigenze "organizzative" del ruolo
dell'ufficio, gravato dalla contestuale celebrazione di più
"maxi-processi" , ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 303, 304, comma 2,
e 477, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, primo comma, della
Costituzione;
che le censure del giudice rimettente si rivolgono agli articoli
denunciati nella parte in cui, in caso di rinvio di un dibattimento
particolarmente complesso per taluno dei reati indicati nell'art.
407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., consentirebbero di
ricomprendere nella sospensione dei termini di durata massima della
custodia cautelare disposta a norma dell'art. 304, comma 2, cod.
proc. pen. anche il periodo che, per ciascun rinvio, eccede il
termine massimo di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2,
cod. proc. pen;
che, in particolare, il rimettente lamenta, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento tra
imputati tratti a giudizio avanti al medesimo ufficio giudiziario per
i quali è possibile, nei processi di particolare complessità,
disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare, e imputati
nei cui confronti tale sospensione non è praticabile, nonché, in
caso di diversi procedimenti per i quali è stata disposta la
sospensione dei termini prevista dall'art. 304, comma 2, cod. proc.
pen., l'irragionevolezza di fare dipendere la durata della custodia
cautelare dalla "scelta che necessariamente il giudice deve operare
per attribuire precedenza alla trattazione dell'uno o dell'altro
procedimento, in ipotesi egualmente complessi e urgenti";
che, in riferimento all'art. 13, secondo e quinto comma, della
Costituzione, secondo il rimettente la disciplina impugnata
violerebbe il principio di legalità in tema di determinazione dei
limiti massimi della custodia cautelare, in quanto l'inserimento ad
opera del diritto vivente di fattori extraprocessuali (quali il
carico di lavoro giudiziario, la carenza di organico, la mancanza di
aule, la contestuale celebrazione di altri maxi-processi) tra i casi
di particolare complessità del dibattimento determinerebbe "un'alea,
inconciliabile con il rigore dei limiti predeterminati" imposti dalla
Costituzione al sacrificio della libertà personale;
che risulterebbe inoltre violato il principio della riserva di
legge stabilito dal secondo comma dell'art. 13 della Costituzione in
quanto, alla stregua del diritto vivente, l'estensione in malam
partem della nozione di dibattimento particolarmente complesso a
situazioni di natura organizzativa e logistica comporterebbe che
nella sospensione dei termini ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
venga compreso anche il periodo eccedente i dieci giorni previsto
dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen;
che, infine, con riguardo all'art. 111, primo comma, della
Costituzione, sarebbe impossibile per il giudice di appello
verificare, in caso di rinvio superiore al termine di dieci giorni
prescritto dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen., se nella
motivazione del provvedimento impugnato vi sia stato "un corretto
bilanciamento tra il diritto dell'imputato detenuto alla spedita
trattazione del processo" e le esigenze "della corretta e funzionale
esplicazione dell'attività amministrativa logistica, di
programmazione ed organizzativa dell'ufficio giudiziario", in quanto
riferite a situazioni extraprocessuali estranee al paradigma della
particolare complessità del procedimento e per le quali non può
esistere alcuna documentazione negli atti processuali;
che, in punto di rilevanza, il tribunale rimettente osserva che,
non essendo ammessa impugnazione contro il provvedimento di rinvio
del dibattimento, l'unico rimedio concesso dalla legge all'imputato
per evitare l'illegittima dilatazione dei termini di durata massima
della custodia cautelare sarebbe l'appello ex art. 304, comma 3, cod.
proc. pen;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e,
comunque, contestando che, contrariamente a quanto sostenuto dal
rimettente, si sia formato un diritto vivente in tema di
ricomprensione di mere esigenze extraprocessuali di carattere
logistico e organizzativo tra i presupposti della particolare
complessità del dibattimento;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
impostata dal rimettente con riferimento al "combinato disposto"
degli artt. 303, 304, comma 2, e 477, comma 2, cod. proc. pen., cioè
sovrapponendo due istituti - la sospensione dei termini di durata
massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti
particolarmente complessi e la sospensione del dibattimento per
ragioni di assoluta necessità - concettualmente del tutto autonomi,
volti a fronteggiare esigenze che operano su terreni completamente
diversi e sorretti da diverse finalità;
che, in particolare, l'ordinanza di sospensione dei termini di
custodia cautelare è normalmente autonoma e separata dal
provvedimento con cui viene disposto il rinvio del dibattimento e
può essere adottata, alla stregua della consolidata giurisprudenza
di legittimità, anche anteriormente alla formale apertura del
dibattimento, a nulla rilevando che nel caso di specie i due
provvedimenti siano stati occasionalmente disposti con un'unica
ordinanza;
che l'autonomia dei due provvedimenti trova conferma in recenti
sentenze di legittimità, ove si è precisato che in sede di appello
dell'ordinanza di sospensione dei termini i poteri di controllo del
tribunale sono limitati alla verifica dei presupposti menzionati
dall'art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (che vi sia la relativa
richiesta del pubblico ministero, che si tratti dei reati indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e che si versi in
ipotesi di dibattimento particolarmente complesso), ma non possono
estendersi al sindacato sulla legittimità del provvedimento di
rinvio del dibattimento disposto a norma dell'art. 477, comma 2, cod.
proc. pen;
che in sede di appello è pertanto preclusa la sindacabilità
dell'ordinanza di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. sotto il
profilo dei suoi effetti sul decorso dei termini massimi di custodia
cautelare, con specifico riferimento, per quanto qui interessa, al
computo della durata dei termini stessi nel caso in cui il rinvio del
dibattimento sia stato disposto per un periodo superiore al termine
di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen;
che profili di legittimità costituzionale attinenti al calcolo
dei termini di sospensione della custodia cautelare, quali quelli
prospettati in relazione al computo dei tempi morti tra le varie
udienze nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato per un
periodo superiore a dieci giorni, potrebbero essere, se del caso,
sollevati in sede di decisione sulla richiesta di scarcerazione per
decorrenza dei termini, ovvero di impugnazione avverso l'ordinanza
che abbia respinto tale richiesta;
che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che l'art.
477, comma 2, cod. proc. pen., erroneamente richiamato nel combinato
disposto degli artt. 303 e 304, comma 2, cod. proc. pen., non è
applicabile nel giudizio a quo;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 303,
304, comma 2, e 477, comma 2, del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3, 13, secondo e quinto comma, 111, secondo
comma, della Costituzione, sollevata dal tribunale di Napoli, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte