Ordinanza n. 420/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terlegge 82/2000
- art. 438legge 144/2000
- art. 4-terlegge 144/2000
usata come parametro
citata
- art. 603Codice di procedura penale
- art. 5Codice penale
- art. 603legge 144/2000
- art. 4-terlegge 479/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma
3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni
alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del
giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, nella legge
5 giugno 2000, n. 144, e dell'art. 438, comma 5, del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 603, commi 1 e 3, stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dalla Corte
di assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di
P.R., iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di P.R;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 novembre 2000 la Corte di
assise di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4-ter, comma 3, lettera b), della legge
5 giugno 2000, n. 144 - recte: del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82
(Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni,
nellalegge 5 giugno 2000, n. 144 - e dell'art. 438, comma 5, del
codice di procedura penale, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3,
del medesimo codice, sia nella parte in cui non consentono al giudice
di appello di rifiutare l'ammissione al giudizio abbreviato,
allorché le prove da esso già ammesse ai sensi dell'art. 603 cod.
proc. pen. risultino incompatibili con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento; sia nella parte in cui non
prevedono che il giudice di appello possa escludere la riduzione
premiale di pena connessa al rito alternativo, qualora, dopo
l'ammissione a tale rito della parte richiedente, gli elementi
desunti dal fascicolo del pubblico ministero non appaiano "in grado
di impedire la prosecuzione della già deliberata rinnovazione
dell'istruttoria";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di
condanna ad anni ventidue di reclusione, emessa nei suoi confronti in
primo grado per i delitti di omicidio volontario aggravato ai sensi
dell'art. 576, numero 5, codice penale e di violenza sessuale, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuente del
vizio parziale di mente, ritenute equivalenti all'aggravante
contestata;
che in accoglimento della richiesta formulata nell'atto di
appello a norma dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la Corte
rimettente aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale al fine dell'espletamento di una perizia sulla
dinamica dei fatti e sulle condizioni di mente dell'imputato,
ampliando peraltro d'ufficio l'ambito dell'indagine peritale in
applicazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen;
che prima dell'esame dei periti, l'imputato aveva chiesto di
essere ammesso al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 4-ter comma
3, lettera b) del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144: istanza che il
giudice a quo aveva parimenti accolto, disponendo conseguentemente
l'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero;
che tuttavia - ritenendo che le risultanze di tale fascicolo
non risolvessero i problemi di ordine probatorio a fronte dei quali
era stata disposta la rinnovazione del dibattimento - il giudice a
quo aveva completato le attività istruttorie in precedenza
deliberate;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
la Corte rimettente rileva come - di seguito alle radicali modifiche
della disciplina del giudizio abbreviato introdotte dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479 - il citato art. 4-ter del decreto-legge
n. 82 del 2000 (aggiunto dalla legge di conversione n. 144 del 2000)
abbia dettato, al comma 2, una speciale disciplina transitoria,
concernente i processi penali per reati punibili con la pena
dell'ergastolo (quale quello a quo a fronte dell'aggravante di cui
all'art. 576, numero 5, codice penale, contestata in rapporto al
reato di omicidio) in corso alla data di entrata in vigore della
stessa legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata
in vigore della legge n. 479 del 1999, era scaduto il termine per la
proposizione della richiesta del rito alternativo;
che, in particolare, si è previsto che l'imputato possa
chiedere, nella prima udienza utile successiva, che il processo, "ai
fini dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale", sia
immediatamente definito, anche sulla base degli atti del fascicolo
del pubblico ministero: facoltà, questa, esercitabile - in forza del
comma 3, lettera b), dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000
- anche nei giudizi di appello, a condizione che sia stata disposta
la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 cod. proc.
pen. e che la richiesta venga presentata prima della conclusione
dell'istruzione medesima;
che nell'ipotesi considerata, peraltro, il giudice di appello
non potrebbe comunque negare l'accesso al rito speciale: e ciò
neppure quando, dopo l'ampliamento del materiale processuale
conseguente all'acquisizione del fascicolo del pubblico ministero,
egli ravvisi (come nella specie) la perdurante necessità di
procedere all'attività istruttoria;
che l'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., come sostituito
dalla legge n. 479 del 1999 - che il rimettente assume "teoricamente
applicabile al giudizio di appello in relazione alla regola estensiva
dell'art. 598 cod. proc. pen." - limita, infatti, il potere del
giudice di respingere la richiesta di giudizio abbreviato alla sola
ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta stessa ad
una integrazione probatoria che appaia incompatibile conle finalità
di economia processuale proprie del procedimento: situazione, questa,
che non ricorrerebbe nella fattispecie avuta di mira, non essendosi
al cospetto di una integrazione probatoria richiesta dall'imputato
quale condizione di ammissione al rito, ma di una attività
istruttoria disposta dallo stesso giudice di secondo grado sulla base
della constatazione "di non essere in grado di decidere"
(nell'ipotesi di rinnovazione su richiesta dell'appellante, ex
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero di una valutazione di
assoluta necessità dell'attività medesima (nell'ipotesi di
rinnovazione ex officio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 cod.
proc. pen.);
che in tal modo, peraltro, le norme denunciate si porrebbero
in contrasto "con il combinato disposto degli artt. 3 e 97 della
Costituzione per violazione del parametro della ragionevolezza",
equiparando illogicamente la situazione dell'imputato che chieda il
rito alternativo in primo grado, rinunciando a proporre istanze
probatorie, o proponendole solo "in via subordinata", ai sensi
dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen; e quella dell'imputato che,
in base alla disciplina transitoria de qua, formuli la medesima
richiesta in appello, "non solo a "strategie difensive di parte
pressoché esaurite, ma in un quadro di sviluppi probatori
tendenzialmente favorevoli", beneficiando, così, di una riduzione di
pena "senza alcuna contropartita reale per lo Stato" in termini di
economia processuale;
che non costituirebbe, infatti, una reale contropartita la
mera acquisizione del fascicolo del pubblico ministero, quante volte
gli atti in esso contenuti risultino inidonei a "dirimere il dubbio"
a fronte del quale il giudice di appello si era indotto a ricorrere
alle "risorse eccezionali" di cui all'art. 603 cod. proc. pen.: in
simile situazione, difatti, il giudice di appello non potrebbe
rinunciare a procedere all'attività istruttoria già ritenuta
essenziale senza violare "il canone, non solo normativo ma etico del
giudizio penale, dell'obbligo di ricercare la verità, anche al di
là ed in assenza di stimoli di parte";
che si è costituito nel giudizio di costituzionalità
l'imputato nel processo a quo, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato che la Corte di assise di appello di Venezia - nel
sottoporre a scrutinio di costituzionalità l'art. 4-ter, comma 3,
lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e l'art. 438, comma
5, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, dello
stesso codice - chiede a questa Corte due distinti interventi di tipo
additivo, i quali si pongono in rapporto di necessaria alternatività
logico-giuridica fra loro, in quanto ciascuno di essi varrebbe ad
eliminare, per via diversa, gli asseriti profili di illegittimità
costituzionale delle norme denunciate;
che il rimettente invoca, infatti, da un lato, un intervento
sanante "a monte", consistente nell'attribuzione al giudice di
appello del potere di negare l'accesso al rito alternativo -
richiesto dall'imputato di reato punibile con l'ergastolo in forza
della disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter del decreto-legge
n. 82 del 2000 - sulla base di una valutazione di incompatibilità
della rinnovazione dell'istruttoria precedentemente disposta da detto
giudice con le finalità di economia processuale proprie del
procedimento (valutazione omologa a quella prevista "a regime"
dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. per l'ipotesi di richiesta di
giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria);
che il giudice a quo prospetta, peraltro, anche un intervento
sanante "a valle", costituito dal conferimento al giudice di appello
del potere di negare - a rito alternativo già ammesso - la riduzione
"premiale" di pena, quante volte gli elementi desumibili dal
fascicolo del pubblico ministero (acquisito proprio a seguito
dell'ammissione del rito) non facciano venir meno la necessità di
procedere alla rinnovazione dell'istruttoria;
che dal tenore dell'ordinanza di rimessione non è dato in
alcun modo desumere a quale fra le due soluzioni alternative
prospettate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario;
che, pertanto - a prescindere da ogni considerazione in
ordine all'irrilevanza nel processo a quo del primo dei due
interventi (avendo nella specie il rimettente già disposto il rito
alternativo), e dall'assenza, nell'ordinanza, di qualsiasi
considerazione in ordine alla particolare ratio della disciplina
transitoria impugnata - la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in modo ancipite
(cfr., ex plurimis, ordinanze n. 78 e n. 418 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter comma 3, lettera b) del
decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144, e
dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 603, commi 1 e 3, del medesimo codice,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla
Corte di assise di appello di Venezia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte