Ordinanza n. 422/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a
Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a
Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le
ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza
di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del
comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo
durante il periodo di libertà vigilata;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod.
pen. "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione
condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di
determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo";
che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen.,
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte