Ordinanza n. 422/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 221/1988
- art. 1legge 51/1989
usata come parametro
citata
- art. 1legge 27/1981
- art. 2legge 27/1981
- art. 2legge 425/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15
febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al
personale amministrativo delle magistrature speciali), promosso con
ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da
Di Mauro Alfio ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
appartenenti al ruolo del personale amministrativo direttivo del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, avevano
richiesto la corresponsione dell'indennità già prevista per i
magistrati dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quindi
estesa al personale degli uffici giudiziari con decorrenza 1° gennaio
1988, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
di Catania, con ordinanza emessa il 7 novembre 1989, rilevato che
nelle more di giudizio era sopravvenuta la legge n. 51 del 1989
(estensiva anche ai ricorrenti dell'indennità in parola), ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22
giugno 1988, n. 221, ed 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51;
che secondo il giudice a quo, l'attribuzione dell'indennità con
decorrenza diversa (1° gennaio 1989) rispetto a quella riconosciuta
al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1° gennaio
1988) sarebbe del tutto irrazionale e contrasterebbe con la logica
del sistema giurisdizionale italiano che, seppure articolato in
quattro ordini distinti, risulterebbe funzionalmente unitario;
che anzi proprio l'estensione dell'indennità spettante ai
magistrati porrebbe in evidenza la correlazione tra l'erogazione
disposta ed i compiti di supporto amministrativo svolti dai
beneficiari, i quali avrebbero perciò tutti indistintamente diritto
al trattamento dalla medesima decorrenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza della questione, rilevando tra l'altro
come la perequazione ora raggiunta non debba necessariamente essere
ottenuta con effetti istantanei e traverso un unico intervento
legislativo;
Considerato che questa Corte ha già affermato la razionalità di
un'erogazione differenziata nel tempo della speciale indennità
introdotta in favore dei magistrati ordinari con l'art. 2 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, e successivamente estesa ai magistrati
amministrativi e della giustizia militare, nonché agli avvocati e
procuratori dello Stato dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(cfr. ordinanza n. 1083 del 1988);
che, in proposito, si è richiamata la generale finalità
perequativa perseguita attraverso la legge citata da ultimo, in
quanto volta a garantire un quadro di generale equilibrio delle
retribuzioni di tutti i magistrati (cfr. sentenza n. 413 del 1988);
che considerazioni del tutto analoghe si impongono con riguardo
alla concessione dell'indennità in argomento (sia pure con diverse
modalità di erogazione) ai cancellieri e segretari giudiziari prima
e, ad un anno di distanza, al personale amministrativo delle
magistrature speciali, risultando evidente come il raggiungimento di
un maggior livello di funzionalità delle strutture giudiziarie abbia
comportato una discrezionale gradualità nell'attribuzione dei
benefici economici agli interessati, in ragione del diverso grado di
urgenza che caratterizza i vari settori (ed avuto prioritariamente
riguardo, per gli uffici giudiziari, all'impegno richiesto dal nuovo
codice di procedura penale);
che pertanto la questione è manifestamente infondata sia in
riferimento alla specifica problematica, sia alla stregua del
generale principio secondo cui un mutamento favorevole del
trattamento di una categoria non implica necessariamente una
automatica ed istantanea violazione dell'art. 36 della Costituzione
nei confronti di un'altra categoria (cfr. sentenza n. 376 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221
(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51
(Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo
delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte