Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 27/1981
  • art. 1legge 221/1988
  • art. 1legge 51/1989

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 13 - esattamente: 19 - febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze

per il personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della

legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale

delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo

comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione

dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle

magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile

1995 dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo sul ricorso proposto

da Anna Paola Biordi ed altri contro il Consiglio di Stato ed altri,

iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,

con ordinanza emessa il 12 aprile 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 13

- esattamente: 19 - febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura), dell'art. 1, primo comma, della legge 22

giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle

cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1, primo comma,

della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità

giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),

nella parte in cui dispongono la non pensionabilità della speciale

indennità prevista dalle stesse norme;

che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato

nel corso di un giudizio, promosso da personale delle segreterie

giudiziarie in servizio presso lo stesso Tribunale regionale, volto

ad accertare il diritto al computo dell'indennità giudiziaria nella

base di calcolo per il trattamento di quiescenza e per l'indennità

di buonuscita;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'indennità giudiziaria

costituirebbe elemento della retribuzione, strettamente connesso con

l'effettiva prestazione del servizio, sicché la sua non

pensionabilità violerebbe l'art. 38, secondo comma, della

Costituzione, in quanto il trattamento di quiescenza, che della

retribuzione costituisce un prolungamento a fini previdenziali,

dovrebbe essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

prestato e, in ogni caso, dovrebbe assicurare al lavoratore e alla

sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per un'esistenza

libera e dignitosa;

che il Tribunale amministrativo regionale, pur avendo presente

che identica questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n.

119 del 1991), ritiene di riproporla, in quanto l'attuazione dei

principi costituzionali non potrebbe essere subordinata a scelte del

legislatore che contemperino il complesso dei valori e degli

interessi costituzionali coinvolti in relazione ai mezzi finanziari

necessari per fronteggiare la spesa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o infondata;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata (sentenza n. 119 del 1991), giacché il trattamento di

quiescenza, che della retribuzione costituisce un prolungamento a

fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualità e

quantità del lavoro prestato, ma ciò non comporta che sia garantita

in ogni caso l'integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione

(da ultimo, sentenze n. 311 del 1995, nn. 449 e 441 del 1993);

che, in considerazione del potere del legislatore di graduare i

fini perseguiti anche in rapporto a valutazioni d'ordine finanziario,

l'esclusione della pensionabilità dell'indennità giudiziaria non

costituisce un uso arbitrario e irragionevole della discrezionalità

legislativa in ordine all'attuazione dei valori espressi dall'art.

38 della Costituzione (sentenza n. 119 del 1991);

che la natura dell'indennità retributiva giudiziaria quale

normale componente del trattamento economico non vale a dimostrare

l'incostituzionalità della esclusione di tale indennità dal calcolo

della pensione, giacché la commisurazione del trattamento

pensionistico al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro

incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del

pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del

quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale (da

ultimo, sentenza n. 361 del 1996);

che nessun nuovo argomento è stato addotto dal giudice

rimettente, tale da superare la precedente decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio

1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), dell'art.

1, primo comma, della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a

favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e

dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51

(Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo

delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento all'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:422 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte