Ordinanza n. 423/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 46Codice di procedura penale
- art. 39legge 400/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, ultima
parte, del codice di procedura penale, in relazione alla legge 21
(recte: 31) luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale
e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con
ordinanza emessa il 31 luglio 1986 dal Tribunale di Teramo nel
procedimento penale a carico di Saccomandi Enrico ed altri, iscritta
al n. 698 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale, dell'anno
1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 31 luglio
1986, emessa nel giudizio a carico di Saccomandi Enrico ed altri, ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
l'art. 39, ultima parte, del codice di procedura penale, "in
relazione alle norme di cui alla legge 21 luglio 1984 n. 400" (recte:
31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui stabilisce che, laddove
sussista continuazione fra reati, dei quali alcuni di competenza del
tribunale ed altri di competenza del pretore, se il reato più grave
è di competenza pretorile, la cognizione per tutti i reati
appartiene al pretore;
e che il giudice a quo perviene a tale interpretazione della norma
censurata muovendo dalla convinzione che, ove non si rendesse
possibile l'instaurazione del simultaneus processus e la conseguente
attribuzione al pretore "anche della cognizione dei reati... di
competenza superiore", diverrebbe impossibile applicare la disciplina
del reato continuato, con la necessaria applicazione - "contro il
principio del favor rei" - delle norme sul cumulo materiale delle
pene;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che - a parte ogni rilievo circa l'interpretazione
prospettata dal giudice a quo relativamente alla competenza ratione
materiae nell'ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione
- l'art. 39, terzo comma, del codice di procedura penale appare
erroneamente coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale,
in quanto la norma censurata regola non già gli effetti della
continuazione sulla competenza per materia (tali effetti rientrano,
invece, nella disciplina dell'art. 46, primo comma, del codice di
procedura penale), ma esclusivamente gli effetti della continuazione
sulla competenza per territorio;
e che, quindi, risulta denunciata una norma che mai dovrebbe
ricevere applicazione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Considerato che - a parte ogni rilievo circa l'interpretazione
prospettata dal giudice a quo relativamente alla competenza ratione
materiae nell'ipotesi di reati uniti dal vincolo della continuazione
- l'art. 39, terzo comma, del codice di procedura penale appare
erroneamente coinvolto nel giudizio di legittimità costituzionale,
in quanto la norma censurata regola non già gli effetti della
continuazione sulla competenza per materia (tali effetti rientrano,
invece, nella disciplina dell'art. 46, primo comma, del codice di
procedura penale), ma esclusivamente gli effetti della continuazione
sulla competenza per territorio;
e che, quindi, risulta denunciata una norma che mai dovrebbe
ricevere applicazione nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39, terzo comma, del codice di
procedura penale, in relazione alle norme di cui alla legge 31 luglio
1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello
contro le sentenze del pretore), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del
31 luglio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 26 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte