Art. 46 c.p.p. — Richiesta di rimessione
La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva