Ordinanza n. 423/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 191/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 52Costituzione
- art. 22legge 191/1975
- art. 22legge 269/1991
- art. 3legge 269/1991
- art. 21legge 191/1975
- art. 100legge 191/1975
- art. 7legge 958/1986
citata
- art. 3legge 191/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), in relazione all'art. 22, n. 6, come sostituito
dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed
integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n.
191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del
servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991
dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione
distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro
il Distretto Militare di Catania ed altri, iscritta al n. 244 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991, il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di
Catania, sul ricorso proposto da Davide Barnabà contro Distretto
Militare di Catania ed altri (Reg. ord. n. 244/1992) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3,
primo comma e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione,
dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191 del 1975 (Nuove norme
per il servizio di leva), in relazione all'art. 22, numero 6, della
stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991,
n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge
31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di
dispensa e di rinvio del servizio di leva), nella parte in cui
esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di
prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età
inferiore ai 40 anni, il quale abbia fruito di riduzione o dispensa
dalla ferma di leva;
Considerato che il riferimento all'età di 40 anni contenuto
nell'art. 23 della legge 31 maggio 1975 n. 191 concerne globalmente
anche altre ipotesi previste dalla normativa;
che, dunque, la sua rimozione contrasterebbe con criteri
ispiratori di disciplina, ordinata a sistema dal legislatore secondo
una sua discrezionalità, costituendo ingerenza nella sfera riservata
alle valutazioni del Parlamento;
che, in conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo
comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191 (Nuove norme per il servizio
di leva) in relazione all'art. 22, numero 6, della stessa legge, come
sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991, sollevata dal
Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione distaccata di
Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte