Ordinanza n. 423/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexiesLegge sul divorzio
- art. 21legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987,
n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 dal
pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Piero
Sacchetti, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 nel corso di
un processo penale promosso con l'imputazione di non aver adempiuto
l'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito a favore del coniuge
divorziato, il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n.
898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto
dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in
cui, disponendo che al coniuge che si sottrae all'obbligo di
corrispondere l'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
applicano le pene stabilite dall'art. 570 del codice penale, non
prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa;
che, ad avviso del giudice rimettente, il rinvio all'art. 570
cod. pen., contenuto nella disposizione denunciata, riguarderebbe
soltanto le pene previste per il reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, ma non comprenderebbe la disciplina della
punibilità del reato a querela della persona offesa; su questa base,
il pretore ritiene che il reato previsto dall'art. 12-sexies della
legge n. 898 del 1970 sia perseguibile d'ufficio anche quando
riguardi l'inadempimento in danno dell'ex coniuge, a differenza del
delitto previsto dall'art. 570 cod. pen., che egli considera analogo
quando la violazione degli obblighi di assistenza familiare consista
nella mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al
mantenimento del coniuge convivente o legalmente separato;
che il pretore di Ancona denuncia la lesione del principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela accordata alla famiglia
come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.),
giacché la procedibilità a querela soltanto del delitto di
violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod.
pen.), e non invece dell'analogo reato commesso dal coniuge
divorziato, determinerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento e rafforzerebbe la tutela dell'ex coniuge sotto il
profilo delle modalità di impulso processuale del reato, mentre
minore sarebbe la protezione del coniuge convivente o separato;
che il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di
legittimità costituzionale rilevante per il giudizio del quale è
investito, giacché, se la questione fosse accolta, egli dovrebbe
emanare una sentenza di non doversi procedere per sopravvenuta
remissione della querela;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata,
sottolineando che questioni identiche sono già state esaminate dalla
Corte e dichiarate inammissibile o manifestamente inammissibile
(sentenza n. 325 del 1995 e ordinanza n. 209 del 1997).
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
diretta ad assimilare, quanto alla procedibilità a querela della
persona offesa, il reato commesso dall'ex coniuge che si sottrae
all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del
coniuge divorziato dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970,
aggiunto dall'art. 21 della legge n. 74 del 1987) al reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod.
pen.) per la mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al
mantenimento del coniuge convivente o legalmente separato senza
colpa;
che il giudice rimettente, nel sollevare il dubbio di
legittimità costituzionale, interpreta il rinvio all'art. 570 cod.
pen., operato dalla norma denunciata, come esclusivamente riferito
alle sanzioni previste per quel reato, senza comprendere la
procedibilità a querela della persona offesa;
che la questione prospettata coglie, nelle situazioni poste a
raffronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilità del
reato, senza considerare altri elementi di diversità della
disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate,
rispettivamente, dall'art.12-sexies della legge n. 898 del 1970 e
dall'art. 570 cod. pen; sicché - come questa Corte ha già
affermato, dichiarando inammissibile (sentenza n. 325 del 1995) e
manifestamente inammissibile (ordinanza n. 209 del 1997) questioni
identiche o analoghe - l'intervento richiesto non renderebbe omogenee
le discipline poste a raffronto, ma, riguardando soltanto il regime
della procedibilità, toccherebbe esclusivamente uno degli elementi
che diversificano le fattispecie considerate (cfr., inoltre, sentenza
n. 472 del 1989 e ordinanza n. 299 del 1998);
che l'ordinanza di rimessione invoca impropriamente l'art. 29
della Costituzione per denunciare quella che ritiene essere una
minore tutela del coniuge convivente o separato rispetto all'ex
coniuge, mentre l'oggetto della questione di costituzionalità non è
la condizione del coniuge in costanza di matrimonio o separato;
d'altra parte la Corte ha già altre volte ritenuto l'art. 29 della
Costituzione parametro non utile per sindacare modalità di impulso
processuale di reati attinenti a rapporti familiari (sentenza n. 46
del 1970; ordinanza n. 535 del 1987);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1
dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte